Anche il personale ATA neoassunto, così come i docenti, deve superare un periodo di prova per la conferma in ruolo.
Le regole per lo svolgimento della prova sono contenute nell’art. 30 del CCNL Istruzione 2018.
Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è così stabilita:
In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso:
Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui sopra.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
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