La normativa che regola il diritto alle ferie del personale Ata si trova nella parte delle norme comuni del Contratto Collettivo Nazionale della Scuola 2006/2007 all’art.13.
L’Aran ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Quindi secondo l’Aran, in linea generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Nel CCNL scuola 2006/2009 all’art.13, comma 5, è scritto che nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Sempre nell’art.13 al comma 11 del CCNL scuola è scritto che compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
I primi 4 commi dell’art.13 definiscono il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale Ata con contratto a tempo indeterminato. Nel comma 1 è scritto che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Nel comma 2 si definisce la durata delle ferie in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Il comma 3 è riferito ai dipendenti neo-assunti nella scuola che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Il comma 4 specifica che dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
Per il personale ATA a tempo determinato il calcolo delle ferie è proporzionato al tempo dell’incarico. La proporzione con la quale effettuare il calcolo è la seguente: 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x.
Qualcosa cambia invece per chi presta servizio part-time verticale il calcolo è diverso n° giorni di lavoro settimanali : 6 = x giorni di ferie : 32 o 30.
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