Con la circolare ministeriale n. 62927 del 3 maggio 2024, cui è allegata la bozza di Decreto Interministeriale (con relative tabelle) in fase di emanazione, il Ministero dell’istruzione e del merito detta agli Uffici Scolastici Regionali le disposizioni relative a criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’a.s. 2024/25. Lo riporta la Cisl Scuola.
Organico 2024/2025, le novità
Risultano sostanzialmente confermate le dotazioni organiche nazionali e regionali nella loro attuale consistenza, con la sola riduzione di 18 posti di assistente amministrativo, occupati da personale ex co. co. co. assunto in via straordinaria con la legge 145/2018 e oggi collocato a riposo.
Nelle tabelle non viene ricompreso l’organico dei DSGA (ora inquadrati nell’area di funzionari e elevate qualificazioni) in quanto il numero dei posti per lo stesso profilo è determinato, insieme a quello dei Dirigenti scolastici, dal D.I. 127/2023 relativo al dimensionamento scolastico. Si ricorda che nelle Regioni in cui non è stato attuato il dimensionamento previsto dal citato decreto, ma si è utilizzata la flessibilità del 2,5% prevista dal decreto milleproroghe, dev’essere accantonato un numero di posti di Dsga pari a quello delle scuole rimaste autonome per effetto di tale possibilità di deroga, posti su cui non saranno possibili assunzioni e che dovranno essere affidati in reggenza.
Il nuovo profilo degli operatori scolastici verrà attivato a partire dall’a.s. 2025/26, in occasione della revisione triennale delle dotazioni organiche.
La ripartizione regionale
La ripartizione regionale è stata effettuata, come nei precedenti anni scolastici, con riferimento ai dati della popolazione scolastica, del dimensionamento della rete scolastica e tenendo conto della presenza di alunni con disabilità iscritti nelle istituzioni scolastiche statali.
Permane l’accantonamento di una quota di posti pari al 3% della dotazione organica provinciale per assicurare e salvaguardare le esigenze di funzionamento delle scuole, con particolare riferimento a quelle del primo ciclo o comunque caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Viene confermata la disposizione prevista dal comma 81 dell’art.4 della L.183/2011 che prevede, negli istituti di scuola secondaria di II grado ove sono presenti ITP in esubero, l’accantonamento di un pari numero di posti di assistente tecnico.