L’art. 30 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 2016-2018 tratta del periodo di prova del personale ATA assunto in servizio con contrato a tempo indeterminato, deve svolgere un periodo di prova della durata di due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super e quattro mesi per tutti gli altri profili professionali.
I diversi profili professionali che sono racchiusi nell’acronimo ATA sono:
E’ il dipendente che presta la sua attività all’interno degli uffici di segreteria e si occupa della parte documentale e burocratica dell’istituzione scolastica.
E’ il dipendente che presta la sua attività di collaborazione con i docenti, sorveglia gli alunni durante l’entrata, l’uscita e durante la giornata scolastica se fuori dalle rispettive classi per i più svariati motivi, provvede alla pulizia dei locali ed è di aiuto ai disabili.
E’ il dipendente che presta la sua attività di aiuto alle professionalità delle aziende agrariein ogni suo aspetto.
E’ il dipendente che svolge la sua attività come supporto ai docenti e agli alunni nelle attività di laboratorio.
E’ la figura professionale che opera presso gli istituti alberghieri dove insegna a cucinare e nei convitti e gli educandati occupandosi di preparare da mangiare per gli ospiti di tali istituti.
E’ la figura professionale che opera presso i convitti e gli educandati e si occupa della salute degli alunni e di tutto ciò che implica tale aspetto.
Al fine del compimento dei due mesi o dei quattro mesi validi per il compimento del periodo di prova vanno considerati solo le giornate lavorative esclusivamente ed effettivamente lavorate; il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale, oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Il periodo di prova può essere sospeso solo in caso di malattia o altre assenza previste dalla legge o dal CCNL.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per la durata massima di sei mesi, dopo il suddetto periodo, il rapporto di lavoro può essere risolto. Qualora la sospensione dovesse essere effettuata per causa di servizio il suddetto periodo, non si computa al fine del limite massimo della conservazione del posto.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità spettante dal giorno dell’assunzione.
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