Il contratto del 2016/2018 all’art. 33, in aggiunta ai permessi previsti dal contratto del 2007, ha previsto, per il personale ATA, dei permessi orari retribuiti per effettuare “visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici”.
Modalità di fruibilità
I suddetti permessi possono essere usufruiti:
- su base giornaliera,
- su base oraria.
Su base giornaliera.
Al personale che usufruisce, dei suddetti permessi richiedendoli su base giornaliera, l’assenza sarà computata con riferimento all’orario di lavoro che lo stesso avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza e quindi sarà applicata la decurtazione, prevista dalla vigente normativa per i primi dieci giorni per malattia.
Su base oraria.
Il personale ATA può richiedere i suddetti permessi fino a un massimo di 18 ore per anno scolastico comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
I suddetti permessi:
- sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili a ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Modalità richiesta
La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o a orario.
Giustificazione
L’assenza per i suddetti permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. La giustificazione è inoltrata all’amministrazione:
- dal dipendente
- dal medico o dalla struttura direttamente, anche per via telematica.
Personale con rapporto part time
In caso di rapporto di lavoro part time, le ore di permesso vanno rapportate alle ore di lavoro, quindi il personale il cui rapporto di lavoro sia ridotto a 18 ore le ore di permesso di cui potrà fruire saranno 9 anziché 18.
Impossibilità di usufruire di detti permessi:
L’articolo 33, chiarisce che non è possibile usufruire di detti permessi, poiché sono riconducibili alla nozione di malattia, nei seguenti casi:
- quando la visita specialistica, l’esame o la terapia siano concomitanti a una situazione d’incapacità lavorativa conseguente a una patologia in atto,
- quando l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e d’impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie
- quando a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, a un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa.
Visita fiscale
Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza del personale dal domicilio, è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.