Politica scolastica

Personale ATA: pochi soldi, pochi diritti, tanti precari

Il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto, dall’A.Ra.N. e dalla maggioranza dei sindacati rappresentativi (la UIL non ha firmato) il contratto del personale comparto Istruzione e ricerca valido per il triennio 2019-2021. La parte economica è stata sottoscritta con un ritardo di oltre 4 anni e quella normativa di circa 6 anni. I firmatari hanno sottolineato gli aumenti stipendiali (non corrispondenti alle aspettative del personale scolastico), senza esplicitare con lo stesso risalto che gli incrementi erano già stati percepiti con il CCNL sottoscritto il 6 dicembre 2022. Gli incrementi economici si riferiscono ai compensi accessori fissi e continuativi (RPD e CIA), dal 1° gennaio 2022, e a quelli del FMOF (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) dal 1° gennaio 2024. Cambiano le aree di classificazione del personale A.T.A. e i requisiti di accesso (allegato A CCNL). Le nuove aree entrano in vigore dal 1° maggio 2024. Per l’accesso a tutti i profili professionali del personale A.T.A. (escluso quello dei Collaboratori Scolastici) gli aspiranti devono essere in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Tale norma pattizia sarà in vigore dal 1° maggio 2024 ai sensi dell’art. 59 comma 1 del CCNL: Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

L’art. 59 comma 10 del CCNL recita testualmente: I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse. L’art. 59 comma 10 del CCNL ha peggiorato, e non di  poco, l’ipotesi del 14 luglio 2023. Al posto di titolo di studio (diploma o altro titolo) i firmatari del contratto hanno inserito requisiti di base (titolo di studio e certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica). Ciò determina che tutti gli aspiranti già inseriti nella graduatoria di terza fascia del personale ATA che non hanno svolto neanche un giorno di servizio e quelli che intendono farlo, non potranno né aggiornare né iscriversi in mancanza dei sopracitati requisiti (esclusi i collaboratori scolastici). L’aggiornamento e l’inserimento in graduatoria sono previsti per maggio/giugno 2024.

Con la dichiarazione congiunta n. 5 si definiscono le modalità di acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale: Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

L’unico ente di accreditamento nazionale è Accredia. Ad oggi non si conoscono gli enti accreditati che possono rilasciare la certificazione. Inoltre, il Ministero dovrebbe chiarire il tipo e la validità temporale della certificazione. I COBAS Scuola ritengono che il rinnovo delle graduatorie di terza fascia ATA debba essere effettuato nei termini previsti con le regole attualmente in vigore. I COBAS Scuola chiedono che la formazione finalizzata alla certificazione sia effettuata gratuitamente per tutti/e, dal Ministero. Confermata la “punizione” prevista dall’art. 69 comma 1 del CCNL: ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Sono anni che i COBAS Scuola chiedono l’abolizione di tale norma. In quanto al PNRR e organico aggiuntivo ATA, nonostante la propaganda governativa e mediatica sulla proroga dei contratti per l’attuazione del PNRR fino al 30 giugno 2024, ad oggi sono stati rinnovati soltanto quelli relativi ai Collaboratori Scolastici fino al 15 aprile 2024. Per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici ogni Scuola dovrà verificare i fondi a disposizione. E infine, i COBAS ritengono che debba essere riconosciuto anche al personale ATA il diritto (non concessione) alla fruizione di cinque giorni ad anno scolastico per la Formazione.

Domenico Montuori Esecutivo Roma e provincia COBAS Scuola

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