Con nota 24635 del 30 maggio il Miur ha comunicato che, anche quest’anno, è possibile la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA, ma solo nei casi di effettiva necessità.
Infatti, solo qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale, i Dirigenti scolastici possono disporre la continuazione del contratto.
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Ma le motivazioni devono essere comprovate e fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. attività connesse all’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto).
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
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