Tra le novità recate dal nuovo CCNL “Istruzione e Ricerca”, siglato il 19 aprile 2018, una riguarda le assenze dal servizio del personale ATA.
In particolare, l’art. 31 si occupa di permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, l’art. 32 di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge e l’art. 33 di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Tali permessi:
Durante i permessi spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
Ai sensi dell’art. 32 del CCNL 2018 i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
Il medesimo art. 32, prevede inoltre che il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000.
Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.
Per gli altri permessi retribuiti bisogna fare riferimento al vecchio CCNL 2006-2009, nelle parti ancora valide.
Ai sensi dell’art. 15, il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
I permessi sono erogati a domanda.
Sempre l’art. 15 prevede che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
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