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Personale Ata, regolarizzazione o revoca domanda di mobilità

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Scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, neanche per cambiare l’ordine delle sedi indicato nella domanda.

Revoca trasferimento

L’art. 5 dell’O.M. 45, nel fissare i termini per un’eventuale revoca del trasferimento, precisa che il personale ATA può esercitare il diritto di revoca della domanda di mobilità alle seguenti condizioni:

  • La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente tramite PEC entro il termine ultimo del 6 maggio 2022.

Revoca oltre la data prevista

Le richieste di revoca pervenute, all’ufficio competente, oltre il 6 maggio 2022 non saranno prese in considerazione, tranne che si tratti di gravi e comprovati motivi regolarmente documentati.

Nel caso si fossero presentate più domande

Il personale ATA che avesse presentato domanda sia di trasferimento sia di passaggio, nella richiesta di revoca deve dichiarare se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate.

Rinuncia al trasferimento

Scaduto il termine indicato in precedenza, il personale ATA che avesse ottenuto il trasferimento o il passaggio, non può più operare alcuna rinuncia.

Provvedimento conclusivo

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, secondo la legge sulla trasparenza n° 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.