Scaduto il termine per la presentazione delle domande di mobilità, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, neanche per cambiare l’ordine delle sedi indicato nella domanda.
L’art. 5 dell’O.M. 45, nel fissare i termini per un’eventuale revoca del trasferimento, precisa che il personale ATA può esercitare il diritto di revoca della domanda di mobilità alle seguenti condizioni:
Le richieste di revoca pervenute, all’ufficio competente, oltre il 6 maggio 2022 non saranno prese in considerazione, tranne che si tratti di gravi e comprovati motivi regolarmente documentati.
Il personale ATA che avesse presentato domanda sia di trasferimento sia di passaggio, nella richiesta di revoca deve dichiarare se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate.
Scaduto il termine indicato in precedenza, il personale ATA che avesse ottenuto il trasferimento o il passaggio, non può più operare alcuna rinuncia.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, secondo la legge sulla trasparenza n° 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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