Come tutti i dipendenti della scuola, anche il personale Ata gode di giorni di ferie.
Le ferie, così come stabilisce il contratto nazionale di categoria, costituiscono un diritto irrinunciabile devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.
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Tra contratti a tempo determinato o indeterminato, calcolo dei giorni di servizio, lavoro part-time e casi di interruzione delle ferie, non è affatto semplice riuscire a calcolare i giorni di pausa previsti per il personale tecnico amministrativo.
Le ferie non godute per motivi personali o di servizio possono essere fruite entro aprile dell’anno scolastico successivo
Per gli Ata assunti a tempo indeterminato il calcolo delle ferie è abbastanza semplice. Si basa sull’anzianità di servizio.
Al personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni, spetteranno 30 giorni di ferie annuali; a chi ha maturato un’ anzianità di servizio superiore a 3 anni, toccheranno 32 giorni di ferie all’anno.
Ai fini del calcolo per gli anni di servizio – bene precisarlo – concorrono anche gli anni o frazione di anni in cui si è stati assunti a tempo indeterminato.
Le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico e rappresentano un diritto irrinunciabile, per cui una volta maturate dovranno essere godute durante l’anno scolastico, tenendo conto delle esigenze di servizio e delle richieste di ferie degli altri dipendenti.
A fine anno cosa accade? Dal 1 luglio al 31 agosto è possibile fruire di almeno 15 giorni consecutivi di ferie e gli eventuali giorni di ferie rimanenti potranno essere sfruttati durante il resto dell’anno.
Una differenza rispetto ai docenti però è chiara: il personale Ata, a parte i giorni di ferie concordati con il dirigente scolastico, dovrà restare in servizio anche a luglio e agosto per il normale funzionamento dell’istituzione scolastica.
La situazione muta per quanto riguarda i precari, cioè i collaborati assunti a tempo determinato. In questo caso il calcolo delle ferie si effettua sulla base dei giorni di servizio prestato durante l’anno scolastico.
La proporzione con la quale effettuare il calcolo è la seguente:
360 : 30 o 32 = n° dei giorni di servizio : x
30 o 32 dipende dall’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni: nel primo caso sarà 30, nel secondo 32.
Non cambia nulla nemmeno per chi svolge attività didattiche su 5 invece che su 6 giorni settimanali.
Qualcosa cambia invece per chi presta servizio part-time: nel caso di part-time orizzontale (meno ore al giorno, ma tutti i giorni lavorativi), le ferie sono le stesse degli altri casi. Con part-time verticale (tempo pieno nei giorni lavorativi, ma meno giorni di lavoro durante la settimana o il mese), il calcolo è diverso
n° giorni di lavoro settimanali : 6 = x giorni di ferie : 32 o 30.
Così come segnala la Uil Scuola, l’art. 5, comma 8 del D. Lgs. 95/2012 e la Legge di stabilità 2013, art. 43 hanno stabilito che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Uniche eccezioni sono:
• il personale docente ed ATA supplente, con contratto di lavoro breve e saltuario;
• il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Per loro le ferie non fruite vengono pagate, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione.
Con un parere del 2015 l’Aran ha risposto ad un quesito concernente le modalità di fruizione delle ferie maturate e non godute presso la scuola di titolarità da parte del personale ATA in assegnazione provvisoria presso un altro istituto scolastico.
L’Aran ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Sulla base di quanto sopra, dunque, secondo l’Aran, in linea generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Sempre secondo l’Agenzia però la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Quindi, in via ordinaria, “l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici”.
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