Personale

Personale ATA, utilizzo della malattia per visite specialistiche o esami diagnostici

Per quanto concerne l’esercizio del diritto alla tutela della salute dei lavoratori della scuola si registrano tanti interventi che creano disorientamento e confusione.

Ecco quanto segnala la Flc Cgil in una nota che riportiamo

Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata sono state previste, all’art. 33, nuove forme di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007.

Tra queste ci sono anche i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera.

In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute a malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (purché vengano fruite ad ore).

Nel caso invece in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera, allora è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.

I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.

Rispetto alla malattia, questa tipologia di assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.

Questo è possibile nel caso in cui l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia concomitante a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l’assenza dal proprio domicilio (anche ai fini delle visite fiscali di controllo) può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11).

Analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).

Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione.

Quindi, una volta esaurite le 18 ore, è sempre possibile ricorrere all’assenza per malattia per le ulteriori giornate necessarie ad espletare visite specialistiche e accertamenti diagnostici, al fine di tutelare il diritto alla salute.

Resta ferma la scelta del lavoratore di ricorrere, in alternativa alla malattia per l’intera giornata, ed anche per non subire le decurtazioni economiche previste per i primi 10 giorni, ai permessi brevi a recupero (art. 16 Ccnl/07), ai permessi per motivi familiari e personali documentati anche con autocertificazione (art. 15 Ccnl/07 per i docenti e art. 31 Ccnl/18 per gli Ata), ai riposi compensativi per gli Ata di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo effettuate (art. 54 Ccnl/07 commi 3 e 4) oltre che alle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Redazione

Articoli recenti

Sicilia Express, 29 euro anziché 200 per tornare casa per Natale. Un precario: l’ho saputo grazie ad un influencer

Come abbiamo scritto, è partito il 21 dicembre scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova…

23/12/2024

Susanna Tamaro: “C’è da fare un bel lavoro nelle scuole. Bisogna tornare all’alfabetizzazione, scrivere a mano”

La scrittrice Susanna Tamaro è tornata a parlare della sua battaglia contro l'uso troppo pervasivo…

23/12/2024

Piattaforma concorsi e procedure selettive, si utilizza per presentare le domande per i concorsi scuola: come accedere e quali istanze sono aperte

In questo scorcio di fine anno sono diverse le procedure concorsuali e selettive riguardanti il…

23/12/2024

Roberto Colletti, docente nella scuola secondaria 21 anni: “Tanti mi scambiano per un allievo” – INTERVISTA

Secondo una ricerca recente di Forum PA, la crescita culturale degli otto milioni di studenti…

23/12/2024

Concorso docenti Pnrr 2, bando in scadenza il 30 dicembre: come fare domanda? – I VIDEO TUTORIAL

Dall'11 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024 sarà possibile…

23/12/2024

Concorso DSGA, domande fino al 15 gennaio: guida alla compilazione – VIDEO TUTORIAL

Dal 16 dicembre 2024 fino alle 23:59 di mercoledì 15 gennaio 2025, è possibile presentare…

23/12/2024