All’assenza per malattia, rientrante fra i diritti del personale scolastico con contratto a tempo determinato, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni previste dal CCNL/SCUOLA in vigore.
Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico con la retribuzione:
• per intero nel primo mese di assenza;
• al 50% nel secondo e terzo mese;
• senza retribuzione per il restante periodo con diritto alla conservazione del posto.
fermo restante la ritenuta prevista, per i primi 10 giorni di malattia, dalla legge 133 del 2008.
Il suddetto periodo di assenza ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio è considerato valido soltanto per i primi tre mesi, mentre i successivi sei mesi, senza retribuzione, interrompono tutti i benefici previsti dal servizio.
Il personale scolastico, assunto con contratto a tempo determinato, stipulato dal dirigente scolastico, per una supplenza breve, ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
I suddetti periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sia per il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico, sia per il personale con contratto breve, superato il periodo di assenza per malattia di cui si è detto sopra si ha la risoluzione del contratto.
Il dirigente scolastico, valutando la condotta complessiva del dipendente, può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. La richiesta di controllo da parte del dirigente scolastico non è necessaria qualora il dipendente sia ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente è tenuto a:
• farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19;
• dare immediata comunicazione qualora dovesse, per particolari motivi, dimorare in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione, precisando l’indirizzo dove può essere trovato;
• dare preventiva comunicazione alla segreteria della scuola di appartenenza, se dovesse allontanarsi dall’indirizzo comunicato negli orari previsti dalle disposizioni per:
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