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Personale della scuola con contratto a tempo indeterminato: assenze per malattia, visite fiscali, orari di reperibilità e esoneri

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Nel CCNL/Scuola 2019/2021 in merito alle assenze per malattia per il personale con contratto a tempo indeterminato è stato confermata la disposizione dell’Art. 17 del CCNL 2006/2009. Il personale che si assenta dal servizio per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 18 mesi retribuiti e ulteriori 18 mesi senza assegni in un triennio.

Validità del periodo in malattia e retribuzione

La retribuzione dei primi 18 mesi non è uguale per tutto il suddetto periodo, infatti, la norma prevede che si ha diritto alla retribuzione:
• Intera per i primi 9 mesi;
• Al 90% per i successivi 3 mesi
Al 30% per i restanti 6 mesi.
Tutti i suddetti periodi di assenza anche se retribuiti parzialmente, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e sono validi a tutti gli effetti.

Assenza per malattia

In caso di malattia, causa d’incapacità assoluta o temporanea al lavoro, il personale deve comunicare alla segreteria della scuola l’assenza per malattia e far pervenire la comunicazione scritta indicante il numero dei giorni di assenza, mentre è esonerato dal presentare la certificazione medica che va inoltrata per via telematica all’INPS, dal medico curante.

Richiesta visita fiscale

Il Dirigente scolastico, ha l’obbligo di richiedere la visita fiscale se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e può essere disposta più volte durante il periodo di prognosi.

Reperibilità

Il lavoratore assente per malattia può essere sottoposto a visita fiscale, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Esonero visite fiscali

E’ esonerato dalla visita fiscale il personale scolastico che sia assente per:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.