Al personale scolastico con supplenza breve o fino al 30 giugno, il Tfr spettante viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto e l’Inps deve provvedere entro i 3 mesi successivi, al versamento delle somme spettanti.
Questo significa che il supplente percepirà effettivamente l’importo di Tfr spettante tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo alla scadenza del contratto.
A titolo d’esempio, un docente che ha cessato il servizio il 30 giugno scorso, percepirà l’assegno relativo al TFR non prima del mese di luglio 2022.
Se il pagamento del Tfr non avviene entro il tempo massimo dei 15 mesi, il supplente ha diritto ad avere, in aggiunta alla somma di trattamento di fine rapporto già calcolata, anche gli interessi di mora.
Il Trattamento di fine rapporto matura per supplenze di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese e, come previsto dalle norme in vigore, le frazioni inferiori ai 15 giorni non vengono calcolate ai fini della maturazione del Tfr
Stesso discorso vale per supplenti con contratti non continuativi: anche in questi casi non si ha, infatti, diritto alla maturazione del Tfr.
Per contro, sarà calcolato in maniera ridotta, ma comunque si matura, il Tfr per supplenti che prestano servizio per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e/o servizio.
Per supplenze fino al 31 agosto, il Tfr non viene liquidato se il primo settembre si sottoscrive un nuovo contratto ma viene accantonato e liquidato insieme al successivo importo che si matura a fine carriera, come accade per il personale scolastico di ruolo.
Se, invece, il primo settembre non si sottoscrive un nuovo contratto, il Trattamento di fine rapporto viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto.