Personale educativo: ennesimo appello alla ”Buona Scuola”

Al Presidente della Repubblica

Al Presidente del Consiglio

Al Presidente del Senato

Alla Commissione Cultura del Senato

 

Per conoscenza:

Al Presidente della Camera

Alla Commissione Cultura della Camera

All’on. M. Coscia

Al Sen. S. Margiotta

 

Comunicato dell’Andeisp – Associazione nazionale “Docenti educatori” istruzione pubblica statale, associazione di fatto e del Gruppo personale educativo Facebook

 

Dall’esame del testo del DdL n. 2994 – A, così come recentemente modificato dalla VII Commissione Cultura alla Camera, risultano COMPLETAMENTE disattese le istanze espresse in favore del personale educativo, come più volte espresse anche da questa categoria appartenente al mondo della scuola classe di concorso PPPP. In particolare il personale educativo:

 

a) NON risulta compreso nel piano straordinario di assunzioni ex art. 8;

b) NON appare predisposto, per detto personale, alcun organico dell’autonomia, né albo provinciale e/o reti di convitti, così come contemplato dall’art. 6;

c) NON emerge alcuna possibilità di partecipare alla mobilità straordinaria, così come previsto dall’art. 11/bis del presente DdL, essendo relegato nell’ambito di quanto dispone l’art. 399 del T.U. 297/94, comma 3, come modificato dall’articolo 15, comma 10/bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

d) NON risulta approvato, per il personale educativo, NESSUNO degli emendamenti posti in essere al fine di garantire la piena e totale parità giuridica con la classe docente, nella quale, il detto personale, risulta regolarmente compreso.

 

Premesso che:

 

1) gli abilitati ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative, sono da considerarsi equipollenti agli abilitati all’insegnamento nella scuola primaria, atteso che il contratto collettivo nazionale per il comparto Scuola, vigente al marzo 2013, colloca nella distinta area professionale del personale docente tutto «il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali», compreso «il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili» (art. 25, commi 1 e 2, collocato nel Capo IV – Docenti);

2) la Corte dei Conti, Sezione di Controllo del 12 novembre 1992, n. 58 – ha sancito che, segnatamente agli educatori del personale educativo, l’attività da essi svolta sarebbe da qualificare come “insegnamento” e sarebbe ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria;

3) l’art. 398, comma 2, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei “professori di scuola primaria”;

4) il personale educativo in possesso dei requisiti ex art. 3 DDG 13 luglio 2011, partecipa a pieno titolo al concorso a dirigente scolastico;

5) il Consiglio di Stato e il Tar Lazio, hanno recentemente stabilito, rispettivamente a mezzo ordinanza e sentenza, la possibilità di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, contrariamente a quanto disposto dal D.M. n. 7906/2013 con rinvio al D.M. 30 settembre 2011, sulla base della mera EQUIPOLLENZA tra ABILITATI ai posti di personale educativo e ABILITATI all’insegnamento nella scuola primaria.

 

SI RICHIEDE

 

a) piano assunzionale straordinario per il personale educativo (presso istituzioni educative e scolastiche);

b) ristrutturazione delle competenze e delle prerogative del personale educativo;

c) mobilità professionale sulla scuola primaria in favore degli abilitati su posti di personale educativo di ruolo;

d) possibilità di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria;

e) riconversione professionale del personale educativo in esubero previa partecipazione a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, così come previsto per i docenti dalla nota prot. AOODGPER 3801 del 2012.

 

Confidando in un intervento volto al recepimento delle predette istanze si RICONFERMA, alle SS.LL., la totale e piena disponibilità per ogni qualsivoglia attività di supporto agli emendamenti che si riterranno opportuni.

I lettori ci scrivono

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