Non è stato preso in considerazione nel piano di assunzioni straordinario stabilito dall’art. 10 della Buona Scuola. Ė infatti bastato una aggettivo “educativo”, al posto di “docente”, per avere un destino diverso. Discriminati dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e dal presidente del consiglio Matteo Renzi. Ignorati dai sindacati, che tanto hanno lottato in questi mesi per i diritti della classe docente, ma del personale educativo non ne conoscono l’esistenza, ovvero fanno finta che non esista.
Eppure per la Buona scuola appartenere alle Gae è il requisito fondamentale per accedere al piano assunzionale nazionale B e C. E il Personale educativo ne fa parte al pari dei docenti, ha superato un concorso di abilitazione al pari dei docenti, ma principalmente è equiparato in tutto e per tutto ai docenti della primaria, secondo il Dpr 417/74 (art. 121) La classe di concorso di appartenenza del personale educativo è la L030 “Pedagogia e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP”, collocato dall’art. 3 del Dpr 23 agosto 1988 n. 399 nell’area funzione docente”, finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori.
Se per il personale educativo non è stato prevista l’assunzione straordinaria, perchè non dare a chi appartiene a tale classe di concorso la possibilità di essere inserito nelle Gae della primaria? Nessun sindacato finora si è battuto per far valere un diritto che è rimasto sotterrato. Sì perchè mentre è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, con conseguente possibilità di accesso in Gae primaria e al piano assunzione B e C, al Personale Educativo già inserito in Gae, avendo fatto richiesta di accesso Gae primaria ai vari uffici scolastici provinciali, non è stata data nessuna risposta. Un destino di precariato infinito, riservato a questa categoria di docenti ibridi.
Il personale educativo, se è inesistente nell’art. 10 della Buona Scuola, riappare nell’art. 11 dello stesso decreto, quando recita “Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell’articolo 10 è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo”. Ma a quali assunzioni si riferisce il decreto, se nell’art. 10 nel piano assunzione vengono menzionati solo i docenti? Contraddizioni che emergono anche quando l’Università degli studi della Basilicata, grazie a ANDEISP, ammette alle selezioni per accedere ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, anche il Personale educativo. Sì ma per accedere a quale classe di concorso di insegnamento? Il personale educativo riemerge anche quando nella Buona Scuola si parla di vincolo triennale per i trasferimenti.
Insomma una confusione incredibile che il ministro ha destinato ai “docenti educatori”. Gli educatori, non hanno diritto di accesso ad alcun albo provinciale o distrettuale; continuano ed essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con mobilità pressoché inesistente.
ANDEISP dice Basta! Da oggi porteremo aventi tali docenti, che chiedono visibilità nei confronti delle istituzioni che sono rimaste sorde anche dinanzi a sentenze passate in giudicato, che hanno sancito la piena e totale parità tra essi e gli insegnanti della scuola primaria. L’esclusione dal piano B e C, calpesta il diritto fondamentale di parità di trattamento di fronte alla legge.