A volte riceviamo delle lettere da parte del personale educativo dei Convitti e educandati, che lamentano un orario di servizio che esce fuori dal dettato contrattuale riferito proprio a questo personale.
Orario di servizio obbligatorio del personale educativo
Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi formativi.
Ai sensi dell’art.133 del CCNL scuola 2006/2009, riferito agli oblighi di lavoro del personale delle istituzioni educativa per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana.
In aggiunta all’orario settimanale è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all’attività educativa, di queste 6 ore fino ad un massimo di 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
Ore aggiuntive non sono ore frontali
In alcuni Convitti gli educatori vengono impiegati fino a 30 ore settimanali per attività frontali in classe. Tale tipo di impiego del personale educativo è illegittimo perché le ulteriori 6 ore obbligatorie, aggiuntive alle 24 ore settimanali, devono essere utilizzate per attività collegiali e fino ad un massimo di 5 per assistenza notturna. In nessun caso il personale educativo può essere utilizzato oltre le 24 ore di servizio settimanale per attività educative frontali.
Prescuola e doposcuola
Le attività di prescuola e doposcuola imposti al personale educativo come orario curricolare è un’altra forzatura delle disposizioni contrattuali. Tale servizio aggiuntivo dovrebbe essere disposto su base volontaria e retribuito con le risorse aggiuntive del FIS, non si tratta comunque di un obbligo del servizio orario settimanale del personale educativo.