Home Personale Personale retribuito con il fondo di istituto, la RSU può chiedere i...

Personale retribuito con il fondo di istituto, la RSU può chiedere i nominativi di chi ha percepito i compensi?

CONDIVIDI

Quale informazione successiva deve essere data alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL? Può un componente della RSU chiedere il dato in forma disaggregata per singolo lavoratore utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto?

A questa domanda ha recentemente risposto l’ARAN nell’ambito di alcuni orientamenti applicativi concernenti il comparto Istruzione e Ricerca e aggiornati all’ultimo CCNL 2019/2021.

L’ARAN innanzitutto spiega che la RSU è un soggetto unitario che agisce a maggioranza dei suoi componenti. Pertanto, anche le richieste all’amministrazione devono pervenire da detta maggioranza e non dal singolo rappresentante eletto.

Con riferimento al quesito, l’Agenzia osserva che l’art. 30, rubricato “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali” del CCNL, sancisce, in modo chiaro, al comma 10 che cosa sia oggetto di sola informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ovvero:

  • la proposta di formazione delle classi e degli organici;
  • i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
  • i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

La previsione contrattuale è coerente, oltre che con le diverse risposte del Garante della Protezione dei dati personali sulla problematica in oggetto, anche con la recente pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VII Sezione, che con la sentenza del 2.11.2022 n. 9453 così dispone “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso dei documenti richiesti limitatamente ai compensi attinti dal Fondo d’istituto, agli incarichi afferenti tale fondo stesso e alle singole quote attribuite, in forma anonimizzata, in modo da preservare la riservatezza dei soggetti coinvolti.”