La norma che regola le assenze del personale della scuola per mandato amministrativo è il D.lg. 267 del 18.08.2000. Il personale chiamato a ricoprire cariche amministrative nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, ha diritto ad assentarsi dal servizio secondo le seguenti disposizioni:
Il personale scolastico facente parte delle giunte esecutive degli organismi sopra citati o di organi esecutivi dei vari consigli o delle commissioni consiliari o per partecipare alle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.
I presidenti dei suddetti organismi oltre ai permessi di cui sopra, hanno diritto ad assentarsi:
La fruizione dei permessi non retribuiti per l’intera giornata lavorativa non concorrono alla maturazione delle ferie.
L’attività e i tempi, per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi (retribuiti e non retribuiti), devono essere documentati mediante attestazione dell’ente.
Le assenze del personale della scuola sono regolate dal CCNL/scuola nell’art. trentotto per i docenti e nell’art. cinquantadue per il personale ATA.
I docenti e il personale ATA che si assentano per mandato amministrativo si avvalgono delle disposizioni previste dal D.lgs. 267 del 18.08.2000. Gli operatori scolastici in questione hanno il dovere di presentare, all’inizio di ogni anno scolastico e per ogni trimestre, una dichiarazione attestante gli impegni connessi alla carica ricoperta ed eventuali variazioni di quanto dichiarato.
Nel caso in cui il personale dovesse prestare servizio in più scuole la comunicazione va fatta a tutte le scuole interessate.
Qualora il personale scolastico non possa assicurare la continuità nel servizio, Il dirigente scolastico può nominare un supplente per il periodo strettamente necessario fino al massimo di un mese. Tale periodo può essere prolungato solo per esigenze specifiche dichiarate dall’interessato. La dichiarazione non sostituisce quanto richiesto dal D.lgs. 267 del 2000.
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