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“Pettini e code” al vaglio della Corte Costituzionale

La possibilità dei docenti precari di spostarsi da una graduatoria ad esaurimento di una provincia in un’altra, mantenendo il punteggio e senza ritrovarsi in coda, diventerà materia di studio della Corte Costituzionale. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio, che con l’Ordinanza 230/2010 ha deciso che nelle prossime settimane dovrà esaminare la Legge 167/09 (in particolare l’art. 1, comma 4-ter), attraverso cui il Governo ha evitato il commissariamento del Miur per aver impedito il trasferimento dei supplenti con il sistema cosiddetto a “pettine”.
Per il Tar la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata contrastata, sin da subito dal ministro dell’Istruzione e quindi in sede parlamentare dalla maggioranza politica, in via”autoritativa” e con un indirizzo giurisprudenziale politicamente oppositivo al regolamento.
Sarebbero diverse le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale di primo grado a chiedere l’intervento del “Giudice delle Leggi”: attraverso un corposo documento, composto da ben 33 pagine, il Tar laziale ipotizza che una parte della Legge 167/09 violerebbe sei articoli della Costituzione, porrebbe il potere legislativo in contrasto con il potere giudiziario, annullerebbe l’autonomia della magistratura, negherebbe la certezza del diritto a un equo processo e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Facendo un passo indietro, è bene ricordare che la parte riguardante “pettini” e “code” all’interno della Legge 167/09,  era stata introdotta, di fatto, per legittimare il D.M. 42/09 contenente le regole di gestione dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali dei precari: la norma approvata dal Parlamento, legislativamente superiore alle Ordinanze del Tar che a partire dal 10 ottobre hanno minacciato il commissariamento del Miur qualora non avesse reinserito i precari ricorrenti con il loro effettivo punteggio nelle tre graduatorie aggiuntive, ha previsto che solo dal prossimo aggiornamento, nel 2011, i precari interessati a cambiare provincia potranno farlo mantenendo il punteggio della graduatoria di partenza. Sino a quella data, invece, varranno le discusse regole del D.M. 42/09. Che secondo gli avvocati dei ricorrenti hanno leso i diritti dei precari perché sono andati a variare le norme passate (quindi compresa la parte dell’inserimento “a pettine”) senza che mai queste fossero state annullate.
Il primo ad essere soddisfatto della decisione del Tar è Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, il sindacato autonomo promotore del ricorso, che difende i docenti formati presso le Ssis universitarie. “E’ evidente – ha detto Pacifico – che, in caso di conferma del rilevante sospetto di non conformità alla nostra Costituzione della legge blocca-processi, i ricorrenti dovranno essere risarciti dall’erario e ottenere quei contratti a tempo determinato e indeterminato ora negati“. Il Miur rischierebbe, in pratica, di “pagare l’intero ammontare degli stipendi mensili non percepiti dagli associati Anef, oltre che a garantirne l’immissione in ruolo“.
Secondo Pacifico “questa gestione del Miur, consistente in una lunga serie di pervicaci atti elusivi, volti al solo scopo di sottrarsi all’adempimento delle statuizioni del giudice, espone, pure, l’amministrazione scolastica italiana all’insensato rischio di una bancarotta. E tutto ciò soltanto per compiacere alcune istanze territoriali basate su falsi luoghi comuni come la mancata continuità didattica – ha concluso – dovuta all’esodo degli insegnanti meridionali, sfatati anche dal recente Rapporto della Fondazione Agnelli“.
Rapporto nel quale si esamina la mobilità dei docenti nell’anno scolastico in corso e da cui risulta che le domande di trasferimento da nord a sud rappresentano appena il 2,5% del totale, per di più con una bassissima percentuale di accoglimento: appena lo 0,6%.
Alessandro Giuliani

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