Manca ormai poco all’avvio del nuovo anno scolastico 2023-2024 e tra venerdì 1 settembre e lunedì 4 settembre tutte le scuole italiane terranno il primo Collegio docenti. Tra i punti all’ordine del giorno di tale riunione collegiale dovrebbe esserci la delibera del Piano Annuale delle attività.
Il Piano annuale delle attività è il documento stilato ad avvio anno scolastico dal dirigente scolastico e proposto alla delibera del Collegio docenti, in cui sono che indicate le date e gli orari degli obblighi contrattuali di lavoro dei docenti di carattere collegiale e funzionali alle attività di insegnamento. Questo documento, in corso di anno scolastico, può essere modificato con ulteriore delibera del Collegio dei docenti.
Il primo riferimento normativo sul Piano annuale delle attività è di carattere legislativo. Ai sensi dell’art.7, comma 2 lettera a), del d.lgs. 297/1994, si dispone che il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Quindi per quanto riguarda la programmazione dell’azione didattico-educativa, essendo questa tema di attività funzionale all’insegnamento, rientra tra i poteri deliberanti del Collegio dei docenti. In modo specifico su questa delibera interviene puntualmente l’art.28, comma 4, del CCNL scuola 2006-2009 (confermato anche dal CCNL scuola 2016-2018 e pure dall’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021). In tale comma è riportato che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. territoriali rappresentative e alle RSU della scuola.
È importante ricordare che le attività funzionali all’insegnamento che devono essere deliberate nel Piano annuale delle attività, ai sensi dell’art.29 del CCNL scuola sono regolate in un massimo di 40+40 ore di riunioni collegiali. Per la precisione l’art.29, comma 3 lettera a), prevede la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; mentre l’art.29, comma 3 lettera b), prevede la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di
classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; è utile sottolineare che gli scrutini intermedi e quelli finali sono obblighi che non tengono conto del numero di ore di lavoro da effettuare. Tutte le attività dipartimentali e collegiali dei primi giorni di settembre rientrano nelle 40 ore che fanno riferimento all’art.29, comma 3 lettera a).
I docenti che hanno superato le 40 ore di attività collegiali, disposte dall’art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL scuola (ma anche le ulteriori 40 ore riferibili ai consigli di classe comma 3 lettera b) dell’art. 29 del contratto scuola), potranno presentare al Ds un resoconto delle ore effettivamente svolte, indicando date e orari di inizio e termine delle riunioni svolte, tipologia degli incontri e calcolo dell’ammontare complessivo delle ore di attività collegiali indicate. In tale resoconto informano il Ds che, a meno di ordini di servizio specifici, non parteciperanno ad altre riunioni collegiali in quanto raggiunte le 40 ore previste dal contratto collettivo nazionale della scuola.
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