Fase di transizione 2013/14
Con provvedimento dl Consiglio di Ministri, la graduatoria ad esaurimento, di cui al D.M. n. 44 del 12.05.2011, è prorogata per l’ a. s. 2014/15; è prevista la sola possibilità di aggiornamento del punteggio e del trasferimento di provincia, nelle more di una complessiva riforma del sistema del reclutamento degli insegnanti di seguito illustrata.
E’ prevista solo per le graduatorie e gli elenchi di sostegno esauriti, la ricompilazione a livello regionale e/o nazionale. Le graduatorie ad esaurimento, valide per il 2014/15, saranno utilizzate per il numero di assunzioni su tutti i posti previsti dalla legge 128/2013, per l’a.s. 2014/15 al 50%, ma anche in eccedenza al 50%, una volta esaurite l’effettiva disponibilità di cattedre e di posti, previsti dal concorso, bandito con D.D.G. 24.9.2012 n. 92, in 11.542 unità.
I PREREQUISITI.
1)Revisione del turn over degli insegnanti
Per quanto riguarda il turn over degli insegnanti, al fine di favorire sia l’ingresso di forze nuove sia di valorizzare l’esperienza esistente nella scuola, bisogna lavorare su quattro obiettivi
1) Rendere flessibile l’uscita dalla scuola, con una modifica della Legge Fornero.
2) Favorire al massimo il sistema della pensione + ipart time, lasciando integro lo stipendio attualmente in godimento.
3)Pensare a un sistema che preveda un’età ( 60 anni,) superata la quale e su base volontaria, iniziare a differenziare il servizio degli insegnanti, sottraendo sempre più ore all’insegnamento e sostituendolo con attività funzionali all’insegnamento, attività di ricerca, di documentazione, di tutoraggio, ecc… Ovviamente questo favorirebbe lo svecchiamento della categoria, che è un’esigenza da più parti sentita e più volte rappresentata e creerebbe una maggiore stabilizzazione dei rapporti di insegnamento in entrata.
4) Prevedere di considerare l’insegnamento come lavoro usurante, anche alla luce dei recenti studi sul burn out, si pensi ad esempio all’insegnamento prestato per decenni nella scuola dell’infanzia o in quella primaria, agli insegnanti di sostegno, a quelli che lavorano da anni nelle scuole cosiddette a rischio
2) Assunzione annuale su tutti i posti vacanti , pari al 70% dei posti disponibili e vacanti dopo la mobilità provinciale.
3) Revisione del rapporto alunni classe, eliminando il fenomeno definito delle classi pollaio.
4) Istituzione di un organico funzionale regionale quinquennale.
Con annuale decreto del Ministro dell’Istruzione e dell’Università, di concerto con il Ministero del Tesoro, si determinano annualmente gli organici delle scuole pubbliche statali di ogni ordine e grado, tenendo conto di quanto segue:
1) l’organico sarà definito senza alcuna distinzione tra organico previsionale (organico di diritto) ed organico di fatto;
2) ogni Regione avrà un suo organico funzionale, determinato non più in base ai soli iscritti ma anche ai bisogni educativi e formativi di quel determinato territorio definiti in sede di conferenza Stato-Regioni per un arco temporale di almeno cinque anni;
3) le scuole saranno dotate di un organico aggiuntivo, detto funzionale, per realizzare attività organizzative e funzionali all’insegnamento, di recupero, attività integrative dell’offerta formativa, attività di ricerca educativa e didattica previste dal piano annuale dell’offerta formativa, espresso dalla singola autonoma unità scolastica;
4) l’organico di sostegno viene determinato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado senza più alcuna distinzione tra le tre tipologie di disabilità denominate EH,CH,DH e nella scuola secondaria di secondo grado senza la distinzione tra quattro aree disciplinari, nella piena attuazione del DL 104/2013, superando l’attuale regime derogatorio ivi previsto, per il reclutamento.
LE NUOVE FORME DEL RECLUTAMENTO
Le nuove forme di reclutamento messe in campo, si attuano in due distinte fasi temporali, nella prima coesistono ancora le Graduatorie ad esaurimento e quelle di merito dei concorsi a cattedre, ambedue di livello nazionale; nella seconda fase, le sole graduatorie per il reclutamento saranno quelle dei concorsi triennali e nazionali a cattedre per esami e titoli, che hanno come requisito di accesso il possesso dell’abilitazione.
Prima fase
1) Revisione progressiva, fino al suo esaurimento, del doppio canale di reclutamento; la percentuale del 50% destinata alle GG.MM dei concorsi nazionali triennali, in presenza di graduatorie ad esaurimento nazionali non ancora esaurite, potrà essere ridotta anche fino al 15%-20%, tale percentuale sarà di volta in volta incrementata in relazione al progressivo esaurimento delle GEN.
2) Istituire una graduatoria ad esaurimento nazionale detta G.E.N. con libere opzioni da esercitarsi annualmente al posto delle GE provinciali non più aggiornabile nei punteggi e in nuovi inserimenti( blindatura), e con opzioni territoriali da esercitare annualmente da parte degli aspiranti con apposito regolamento (1); fino al suo esaurimento, alla GEN potrà andare annualmente fino all’80% 85% su tutti i posti vacanti dopo la mobilità.
Il reclutamento sarà determinato annualmente sul 100% dei posti disponibili e vacanti dopo le operazioni di mobilità del personale a tempo indeterminato, pari al 70 % dei posti vacanti dopo le operazioni provinciali.
1) Dichiarare decaduto il sistema di reclutamento definito doppio canale che prevede una distribuzione dei posti al 50% al/ai concorso/i ordinario/i per esami e titoli e al 50% ; nella prima fase, in cui coesistono ancora le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di merito, è riservato annualmente agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, fino al completo esaurimento delle stesse su scala nazionale, l’85%- l’80% dei posti vacanti.
2) Contestualmente alla decadenza del doppio canale di reclutamento , tutte le G.E. provinciali, confluiranno in un’unica graduatoria nazionale ad esaurimento, soprannominata G.E.N ,( Graduatoria nazionale ad esaurimento con libere opzioni). Tale graduatoria sarà blindata, cioè non si prevedranno sia a nuovi aggiornamenti di punteggio per titoli e servizi sia a nuovi inserimenti di aspiranti fino al loro completo esaurimento. Ogni anno, in previsione delle immissioni in ruolo, dopo le operazioni di mobilità, gli aspiranti esprimeranno le loro libere opzioni territoriali, su base provinciale e senza alcuna limitazione su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, a tal fine sarà emanato con D.M. un apposito Regolamento.
3) Con l’istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento, detta G.E.N., al posto degli attuali elenchi di sostegno provinciali saranno istituite quattro distinte graduatorie nazionali create ex novo per l’insegnamento ai ragazzi diversamente abili nella scuola dell’infanzia, primaria , secondaria di primo grado, tali graduatorie non saranno più distinte né per tipologia di handicap ( EH, CH, DH) né per ambiti disciplinari ( 1,2,3,4);, come previsto dal DL 104/2013. Con apposito D.M. verrà istituita una tabella di valutazione per l’inserimento in tali graduatorie di rango nazionale, valorizzando al massimo l’esperienza di insegnamento su posto di sostegno espletato con il possesso del titolo e i titoli didattici specifici per l’insegnamento e l’integrazione degli alunni diversamente abili. L’immissione in ruolo su posto di sostegno comporterà la permanenza su tale tipologia di posto per non meno di dieci anni, ivi compreso il servizio pre ruolo, in tale periodo non sarà possibile nessun tipo di mobilità professionale, ma la sola mobilità territoriale.
Ipotesi di un decreto ministeriale per il reclutamento del personale docente da assumere da graduatoria ad esaurimento nazionale nella scuola pubblica statale (GEN).
1. Con proprio decreto, il Minisro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emana il regolamento per definire criteri e modalità operative per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, inserito nelle graduatorie ad esaurimento nazionali, di seguito dette G.E.N.
2. Le GEN sono compilate: a) per tipologia di posto e per classi di concorso, unificando le previgenti graduatorie ad esaurimento provinciali; b) in modo unitario, senza sub graduatorie al loro interno ( prima, seconda e terza fascia,….); c) prevedendo specifiche graduatorie per l’insegnamento ad alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, senza distinzioni né per tipologie di disabilità ( EH, CH, DH, ), né per aree disciplinari ( area 1,2,3,4) nella scuola secondaria di secondo grado, come oggi prevede il DL 104/2013.
3. Le GEN non saranno né aggiornate né integrate con nuovi inserimenti né a pettine né in coda, fino al loro completo esaurimento a livello nazionale.
4. Annualmente, dopo la mobilità territoriale e professionale del personale già a tempo indeterminato, l’aspirante inserito nelle GEN, al fine della stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, dovrà indicare le sue opzioni territoriali, compilando on line un apposito ” foglio notizie”, indicando: a) il codice identificativo, b) la provincia o le province, indicate in stretto ordine di preferenza, si possono chiedere anche tutte le province del territorio nazionale, c) la scelta o l’ordine di scelta prioritaria della tipologia di posto e/o classe di concorso, nel caso l’aspirante sia incluso in due o più graduatorie, d) il diritto alla riserva nelle assunzioni.
5. La procedura dell’assegnazione della provincia di titolarità è effettuata esclusivamente on line ( prima fase della procedura di reclutamento).
6. L’ aspirante conferma in modo esplicito l’accettazione della proposta di contratto a tempo indeterminato nella provincia assegnata entro e non oltre i 10 giorni dalla notifica, in caso di mancata conferma o di esplicita rinuncia, l’aspirante decade dalla GEN, per la tipologia di posto o per la classe di concorso per cui era stato individuato al punto 6.
Dopo la fase della conferma, tenuto conto delle rinunce di cui al punto 7, si procederà ad eventuali scorrimenti e riassegnazione di altra provincia e o tipologia di posto o classe di concorso, indicate
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