Il Piccolo Prestito INPS può essere richiesto dal dipendente in servizio presso Amministrazioni statali (scuole comprese), obbligatoriamente iscritto al Fondo credito, che versa il relativo contributo mediante trattenuta in busta paga dell’aliquota dello 0,35%.
Per procedere alla richiesta di Piccolo Prestito è necessario utilizzare la funzionalità self-service apposita, presente nell’Area riservata del portale NoiPA, nel menu “Amministrato –> Self Service –> Piccolo Prestito”.
Attraverso il servizio si può compilare e inoltrare il modulo di richiesta.
Per conoscere lo stato di avanzamento effettivo della pratica, è necessario rivolgersi all’INPS, che ha in carico la lavorazione.
Mediamente, il tempo di durata dell’iter per l’erogazione del Piccolo Prestito è compreso tra i 45 giorni ed i 60 giorni.
La restituzione della somma ricevuta in prestito avviene con applicazione automatica della ritenuta mensile sullo stipendio, in base al piano di ammortamento definito.
Possono essere chiesti importi pari alla singola mensilità, cioè a 1, 2, 3 o 4 mensilità nette di stipendio, rimborsabili rispettivamente in:
– 12 rate (prestiti annuali);
– 24 rate (prestiti biennali);
– 36 rate (prestiti triennali);
– 48 rate (prestiti quadriennali).
I piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali possono essere richiesti anche in doppia mensilità (due mensilità nette di stipendio per ogni anno di ammortamento), fino ad un massimo di 8 mensilità restituibili in 48 mesi, a condizione che il richiedente non abbia altre trattenute in corso sullo stipendio.
Sull’importo lordo della prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di Amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:
– tasso di interesse nominale annuo: 4,25%;
– spese di Amministrazione: 0,50%.
Per estinguere il contratto di Piccolo Prestito, bisogna rivolgersi all’INPS, che ha in carico la lavorazione della pratica, attraverso l’apposita funzionalità all’interno del portale (INPS).Tale funzionalità permetterà di richiedere l’estinzione del debito residuo.
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