Il Tribunale del lavoro di Arezzo bacchetta il Miur sugli spezzoni orario ed emana tre sentenze di identico tenore in cui dichiara illegittimi i termini di ben 14 contratti di lavoro stipulati dal Miur al 30 giugno di ogni anno su posto vacante, disponendone l’estensione al 31 agosto con relativa condanna al pagamento in favore dei nostri iscritti di tutte le mensilità non corrisposte. Grazie allo straordinario lavoro dei legali, viene nuovamente confermata l’illiceità dell’operato del Miur; l’Anief invita tutti i precari che ricoprono o hanno ricoperto posti vacanti a ricorrere immediatamente per ottenere l’estensione del proprio contratto dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno.
Il legale dell’Anief di Arezzo ha agevolmente dimostrato in udienza che i posti ricoperti dai nostri iscritti erano senza ombra di dubbio vacanti, e il giudice lo conferma rilevando che tale presupposto risulta anche deducibile “implicitamente dalla memoria di costituzione di parte convenuta, la quale ha allegato la natura non vacante dei posti con argomentazioni – inerenti il fatto che il servizio fosse stato prestato per un numero di ore inferiore a quello dell’orario di cattedra – che non assumono rilievo, posto che anche gli “spezzoni di orario” valgono a formare i posti vacanti”. Di conseguenza, in corretta applicazione del D.M. n. 131 del 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), le sentenze ribadiscono che il Ministero, “in ragione della natura dei posti assegnati, era tenuto ad assumere la ricorrente con contratti a tempo determinato aventi scadenza al 31 agosto di ciascun anno”.
In accoglimento dei tre ricorsi patrocinati dai legali Anief, dunque, il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere le retribuzioni che i nostri iscritti avrebbe percepito per la prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1° luglio fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme mensilmente rivalutate dalla maturazione al saldo, con conseguente condanna a carico del Miur soccombente a rimborsare le spese di lite, liquidate, per le tre sentenze, nel complessivo importo di € 4.500, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a. e c.a. come per legge.