Una maestra 49enne è stata accusata dalla procura di Roma di maltrattamenti nei confronti degli alunni di una scuola elementare in zona Fidene, nel quadrante nord della Capitale.
La donna, secondo l’accusa sottoponeva i minori che le erano affidati “ad atti di violenza morale e a un regime di vita tale da cagionare paure e uno stato di disagio continuo e incompatibile con le normali esigenze didattiche”.
La maestra, in particolare, “strillava, senza motivo alcuno e in maniera ricorrente, cosi terrorizzando gli alunni della classe al punto da farli piangere e assentare dalle attività didattiche programmate, anche nei giorni successivi” e “tracciava sulla lavagna in dotazione alla classe simboli raffiguranti piramidi massoniche, vortici celtici e sigle anarchiche, riportate anche nei disegni dei bambini”.
Aggressioni verbali a un suo alunno disabile: “Disegnate il compagno che vorreste morto”.
Da mesi la maestra era in uno stato mentale di forte disagio, ma è rimasta al suo posto.
Tuttavia in molti si domandano se tutto questo sia normale o qualcuno risponderà per questa grave negligenza?
Ma non solo, anche da situazioni simili scatta l’antica richiesta di una visita periodica sulla condizione psicofisica dei prof, in somiglianza delle forze dell’ordine o dei piloti degli aerei.
A questo punto occorre precisare, come è riportato dalla Gilda, che “Con sentenza n. 29188 del 13 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo per i docenti di presentarsi alla visita medica dinanzi alla Commissione medica di verifica per l’accertamento della idoneità psicofisica all’insegnamento costituisce un dovere inerente alla funzione. La mancata presentazione a tale visita non supportata da validi motivi costituisce un comportamento doloso scaturente da una condotta omissiva. E ciò in considerazione del fatto che l’intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un fine contrario ai doveri di ufficio e rilevare sul piano disciplinare”.
Cos’era accaduto? Il Dirigente scolastico ha richiesto alla competente Commissione medica di verifica di accertare l’idoneità psicofisica di una docente il cui comportamento non era idoneo alla sua funzione. Al rifiuto della docente di sottoporsi a visita, per i giudici, la prof ha “impedito all’organo competente di accertare la sua idoneità psicofisica allo svolgimento della funzione, con compromissione dell’interesse dell’amministrazione al regolare svolgimento del servizio, anche nell’interesse degli studenti”.
In ogni caso la richiesta della difesa è stata, secondo quanto riferiscono le agenzie, una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere della donna e il giudizio con rito abbreviato.
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