Riportiamo alcune norme sulla sicurezza dopo la segnalazione di una lettrice, che riflette sulla scelta del dirigente scolastico di una scuola materna di portare i bambini fuori l’istituto per la pausa pranzo.
Il rischio (R) che si esprime in termini di valore sulla sicurezza del potenziale danno indotto su persone, infrastrutture, beni storico – architettonico – culturali e ambientali, è definito dal prodotto di tre parametri, secondo l’equazione R = P * V * E, dove P indica la pericolosità, V indica la vulnerabilità, ossia la propensione da parte di un bene esposto a subire un danno a seguito di un determinato evento calamitoso, ed E l’esposizione, ossia il valore dell’insieme degli elementi a rischio all’interno dell’area esposta (alcuni testi sulla sicurezza si limitano al prodotto R = P * V).
Nel caso in cui una scuola (in particolare quelle dell’infanzia per la giovane età dei propri studenti) scelga come soluzione del servizio mensa, un locale esterno al proprio edificio, il calcolo del rischio deve essere scrupolosamente verificato e nel caso modificato (rispetto all’uso di una mensa interna all’edificio scolastico) nel relativo documento della valutazione dei rischi (documento cardine del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/2008 ove viene trattato agli articoli 17 e 28).
Il percorso dall’edificio scolastico ai locali della mensa deve essere analizzato con particolare cura tecnica, estrapolando gli eventuali punti di criticità, che aumentano i coefficienti di pericolosità e vulnerabilità relativi al potenziale danno indotto sulle persone (studenti e insegnanti accompagnatori).
Una volta conclusa l’ispezione del percorso, si devono immediatamente mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre il rischio (soluzioni antiscivolo, scale a norma etc).