E’ la domanda che in quasi tutte le scuole italiane del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) si stanno ponendo gli insegnanti in questi giorni.
Sulla materia è intervenuto, come è noto, un atto di indirizzo del ministro Fioroni che chiarisce il problema in larga misura senza però riuscire a dissipare tutti i dubbi. Vediamo.
L’atto di indirizzo chiarisce finalmente che il portfolio non può avere nessuna funzione amministrativa o certificativa: questo vuol dire che in ogni caso non può essere uno strumento da trasmettere da scuola a scuola, ma, se la scuola decide di istituirlo, resta atto puramente interno di cui è pienamente titolare la famiglia dell’alunno stesso.
L’atto indirizzo chiarisce anche che la scuola può utilizzare strumenti diversi per documentare il percorso formativo dell’alunno (il provvedimento del Ministro parla di portfolio, dossier e cartella dell’alunno).
Ma la questione più delicata e controversa non viene chiarita fino in fondo: la documentazione educativa è atto dovuto o no?
In altre parole: è sufficiente che la scuola compili la scheda di valutazione o è necessario che il percorso formativo sia adeguatamente documentato con altri strumenti?
E’ probabile che una risposta chiara e definitiva arrivi con la riscrittura delle Indicazioni nazionali, ma per questo bisognerà forse aspettare diversi mesi; nel frattempo, in questo anno-ponte, le scuole devono però gestire la questione cercando di non incorrere in incidenti sgradevoli. Una lettura puntuale dell’atto di indirizzo sembra avvalorare però la tesi che la documentazione educativa rappresenta elemento ineliminabile della funzione docente (“la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione educativa appartengono a tutti i docenti e rappresentano tratti essenziali della funzione docente” si legge infatti nel provvedimento). D’altronde l’esperienza pregressa dovrebbe indurre le scuole a valutare con estrema cautela l’eliminazione di ogni strumento a corredo della scheda di valutazione. In molti casi, per esempio i tribunali amministrativi hanno dato torto a quelle scuole che hanno respinto alunni in assenza di adeguata documentazione “preparatoria” della scheda stessa.
Allo stato attuale, insomma, l’interpretazione più ragionevole sembra essere questa: la scuola è libera di individuare gli strumenti di documentazione del percorso formativo dell’alunno e di strutturarli nel modo ritenuto più opportuno, ma una qualche forma di documentazione ha da esserci per forza di cose (sia per motivi amministrativi, sia per motivi pedagogici).
Non sarebbe male, comunque, se sulla questione il Ministero fornisse un chiarimento.