Home Archivio storico 1998-2013 Generico Portfolio: le istruzioni del Garante per la Privacy

Portfolio: le istruzioni del Garante per la Privacy

CONDIVIDI

Come da noi anticipato quasi un mese fa, anche il Garante per la privacy si è occupato del problema della compilazione del portfolio dell’alunno: il provvedimento dell’Autorità è stato depositato nei giorni scorsi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’ 8 agosto.
Le indicazioni che il Garante fornisce sono assai precise e d’ora in avanti le scuole vi si dovranno uniformare.
Il Garante precisa innanzitutto che il trattamento dei dati personali contenuti nel Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla legge di riforma ovvero per “valutare l’apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite”.
“Non sono perseguibili – sottolinea il Garante – ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all’individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza”.
Nel predisporre il modello di portfolio le scuole devono “adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell’ordinamento, di particolari cautele (per esempio dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalita’ di documentazione perseguite”.

“Ciò – si legge ancora nel provvedimento dell’Autorità – con particolare riferimento ai campi nei quali l’alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici”.
Le istituzioni scolastiche dovranno anche “impartire idonee istruzioni ai docenti che sovraintendono alla compilazione del portfolio, affinchè adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili”.
Interessante infine l’indicazione che il Garante fornisce a proposito delle modalità di conservazione dei dati contenuti nel portfolio.
Secondo il Garante infatti “occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati”.
Farà molto discutere, infine, la disposizione relativa al passaggio del portfolio da un ordine di scuola all’altro: il portfolio non deve essere trasmesso “d’ufficio” da una scuola all’altra ma “rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinchè lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico”.
Il provvedimento del Garante è stato trasmesso anche al Miur che è stato formalmente invitato a fornire istruzioni precise e univoche alle singole Istituzioni scolastiche che – in attesa di ricevere tal chiarimenti – farebbero bene ad operare con molta cautela, anche allo scopo di evitare delicate situazioni di contenzioso.