Sono stati pubblicati sul sito del Ministero i primi 15 quesiti relativi alle posizioni economiche per assistenti e collaboratori. Ne dà notizia la Flc Cgil. Eccoli:
D: 1. Cosa sono le posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono un istituto del CCNL (articolo 52 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024) il quale consente la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale ATA sia mediante l’espletamento dell’attività lavorativa sia a seguito di formazione.
D: Quante tipologie di posizioni economiche esistono?
R: Il C.C.N.L. prevede due tipologie di posizioni economiche: la prima posizione economica può essere corrisposta al personale inquadrato in ciascuno dei ruoli professionali delle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti; solo al personale inquadrato nei profili professionali di Assistente amministrativo o di Assistente tecnico può essere corrisposta in via alternativa o la prima o la seconda posizione economica.
D: Quali Aree professionali possono beneficiare delle posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono state previste nelle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e nell’Area degli Assistenti per il personale di ruolo che all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la procedura abbiano maturato nell’Area per la quale si chiede l’attribuzione della posizione economica un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.
D: Come sono finanziate le nuove posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono finanziate con le risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA previsto dall’art. 79 CCNL.
D: Quante nuove posizioni economiche sono istituite?
R: Sulla base dei criteri definiti in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali verranno istituite nel complesso 46.297 nuove posizioni economiche così suddivise:
D: Come vengono attribuite le nuove posizioni economiche?
R: L’attribuzione delle posizioni economiche avviene mediante una procedura selettiva al termine di un corso di formazione diretto a tutto il personale che, avendo i requisiti di accesso alla procedura, ne faccia domanda. Al fine di assicurare una partecipazione attiva alla formazione, l’acquisizione della posizione economica avviene secondo l’ordine di graduatoria dei partecipanti definito in base alla valutazione conseguita dagli stessi nella prova finale di valutazione che si svolgerà a conclusione del corso, integrata a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio.
D: Chi è ammesso a partecipare alla procedura per l’attribuzione della posizione economica?
R: È ammesso a partecipare alla procedura il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non è ammesso a partecipare il personale dell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.
D: Quando posso presentare la domanda?
R: Le istanze dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica e potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.
D: Per quale profilo professionale e rispetto a quale provincia è possibile presentare domanda di partecipazione?
R: Il candidato potrà presentare istanza di partecipazione solo per il profilo professionale di inquadramento e per la provincia di titolarità.
D: Il personale in servizio già titolare di posizione economica beneficia delle nuove posizioni economiche?
R: Il personale in servizio già titolare della prima o della seconda posizione economica in forza della previgente contrattazione collettiva mantiene la posizione economica in godimento e beneficia di rivalutazione mediante attribuzione dei nuovi valori previsti dal nuovo CCNL.
D: Il personale che risulta ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina e che abbia già espletato il corso di formazione beneficia delle nuove posizioni economiche?
R: Al personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita la posizione economica con precedenza rispetto al personale che verrà selezionato con la procedura indetta in forza del decreto ministeriale.
D: Il personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che non abbia già espletato il corso di formazione deve presentare una nuova domanda?
R: A differenza del personale che abbia già in precedenza superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, il personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che non abbia iniziato o completato lo svolgimento del corso di formazione prescritto in base alla previgente disciplina contrattuale in materia è tenuto a presentare istanza di partecipazione alla nuova procedura.
D: Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione della posizione economica?
R: Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali.
D: Il personale in posizione di collocamento fuori ruolo può presentare domanda di partecipazione?
R: Il personale collocato fuori ruolo è legittimato a partecipare alla procedura ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 4 del D.M. n. 140/2024 purché però all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la procedura abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.
D: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo.
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