Con la nota 2771 del 4 settembre 2014 il Miur ha trasmesso ai propri uffici territoriali la nota 66929 dell’11 agosto 2014 con la quale il Mef ribadisce che, a decorrere dal 31 agosto 2014, il sistema NoiPA non potrà procedere al pagamento di emolumenti ulteriori che riguardano le posizioni economiche ATA, interessate dall’accordo all’Aran del 7 agosto 2014.
L’articolo 2, comma 2, dell’accordo dispone, infatti, che l’emolumento una tantum è corrisposto, con finalità compensative, per il periodo in cui la posizione economica prevista dall’accordo è riconosciuta ai soli fini giuridici – in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall’attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio (se antecedente) – nei medesimi importi,tempi e cadenze ordinariamente previsti per l’erogazione delle stesse posizioni economiche.
Quindi, successivamente al 31 agosto e fino al 31 dicembre 2014, in assenza di nuove disposizioni normative, il sistema NoiPA non potrà procedere al pagamento di ulteriori emolumenti a titolo sia dell’ indennità una tantum sia della posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21 ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010, cui la medesima afferisce.
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