Importante sentenza della Corte di Cassazione, n.28250, sezione Lavoro, depositata lunedì 27 novembre, con la quale i giudici hanno ritenuto illegittima la previsione del mancato reinserimento nella graduatoria per l’aspirante docente, cancellato dalla medesima per via della omessa presentazione della domanda di permanenza.
Così come riporta Il Sole 24 Ore, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha determinato l’abrogazione della possibilità che il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
La vicenda trae origine dalla posizione di una aspirante insegnante di scuola primaria, iscritta nelle graduatorie per il biennio 2009/2010, la quale aveva presentato domanda di conferma solo in riferimento agli anni 2010/2011, venendo successivamente depennata dalla graduatoria. In seguito, la donna ripresentava l’istanza per un suo reinserimento nella graduatoria con il punteggio posseduto al momento della cancellazione, ma il Ministero aveva negato tale possibilità ritenendo ormai irreversibile l’esclusione.
Il Miur sosteneva che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, se non si esprime ad ogni tornata di aggiornamento la volontà di restare inseriti in graduatoria, si viene esclusi definitivamente e non si potrà mai più chiedere il re-inserimento, perché la graduatoria ad esaurimento, per sua natura, non prevede nuovi inserimenti.
I giudici di merito, invece, sia in primo che in secondo grado, optano per una soluzione favorevole all’aspirante docente: anche dopo la cancellazione per mancata presentazione della domanda, essa mantiene il diritto ad essere reinserita con il punteggio posseduto al momento della cancellazione. Anche in Cassazione i giudici confermano il verdetto di merito sfavorevole al Miur.
Il legislatore “pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento”, prevista dalla legge 97/2004.
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