“Pubblicare su una apposita pagina web il fotomontaggio di un professore con abiti femminili al fine di schernirlo integra il reato di diffamazione aggravata. In tal caso, il giudice può stabilire un risarcimento del danno non patrimoniale in favore del docente che va determinato in via equitativa, tenendo conto della capacità offensiva del fotomontaggio stesso e della diffusione, più o meno limitata, della pagina web”. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione 9713/2020 e riportata dal Sole 24 Ore.
La vicenda
Un insegnante di un liceo scientifico siciliano era diventato oggetto di scherno da parte di due alunni della sua classe, che, attraverso una pagina web, lo rappresentavano, tramite un fotomontaggio, in abiti femminili discinti.
Denunciati, venivano condannati per il reato di diffamazione, cui seguiva in sede civile la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato dal giudice di primo grado in ben 30 mila euro per ciascun ragazzo, ridotti poi a 5 mila euro complessivi dalla Corte di appello.
La Cassazione respinge
Ma la vicenda giunge in Cassazione che però respinge il ricorso ritenendo pienamente legittima la decisione, perché, sulla base del numero limitato di accessi e l’insussistenza di ulteriori danni morali in capo al professore, ha ritenuto corretto ridurre il valore equivalente delle conseguenze dannose.
Nel caso di specie la quantificazione del risarcimento in 5 mila euro appare ben calibrata rispetto alla gravità dei fatti, considerando la modesta capacità offensiva del fotomontaggio e la limitata diffusione al solo contesto scolastico della pagina web incriminata.