C’è un’importante pronuncia del Tar Lazio sul reclutamento aggiuntivo su posti di sostegno disposto dalla legge 128/2013.
Con sentenza pubblicata il 22 luglio, su un ricorso promosso da alcuni docenti patrocinati dall’avvocato catanese Salvatore Spataro (nella foto a fianco), il Tar Lazio ha annullato le disposizioni ministeriali relative all’insegnamento di sostegno che a seguito della L.128/2013 ha visto un ampliamento del contingente in tutto il paese.
Confermando l’orientamento già espresso in sede cautelare lo scorso anno, il Giudice ammnistrativo ha chiarito in quali parti il Ministero ha operato in maniera non corretta rispetto al reclutamento dei docenti di sostegno.
Abbiamo contattato in merito l’avv. Spataro, il quale ha chiarito che “quando venne bandito il concorso del 2012, la Tabella allegata al Bando prevedeva pochi posti di sostegno ed in particolare, in Sicilia, per le 4 aree della scuola secondaria erano previsti solo 20 posti. Nelle more dell’espletamento del concorso, però, era intervenuto il Legislatore che con la citata Legge 128/2013 aveva imposto un più ampio reclutamento sul sostegno per assicurare quella tendenziale copertura dei posti su cui il nostro Paese da anni per ragioni finanziarie appare deficitario. Tale incremento di posti era stato però gestito in maniera maldestra dal MIUR, che aveva effettuato le nuove assunzioni frustrando i diritti dei docenti inseriti nella graduatoria del concorso, giacché aveva previsto che solo apparentemente i posti sarebbero stati distribuiti equamente fra Concorso e Gae, ma – in sostanza – imponendo il rigoroso rispetto della Tabella allegata al Bando (20 soli posti in Sicilia) decine e decine di posti erano stati travasati sullo scorrimento delle Gae”.
Comportamento questo, che l’avv. Spataro ha denunciato come illegittimo in quanto, venendo messi a disposizione dei posti che modificavano la programmazione del fabbisogno del personale sulla cui scorta era stata formata la Tabella di posti disponibili allegata al bando, il MIUR avrebbe dovuto ampliare la stessa Tabella e disporre un equo reclutamento per i docenti che avevano sostenuto il concorso anziché riversare tutte la cattedre sulle Gae.
Vero è che il MIUR, con il D.M. 356/2014, aveva corretto il tiro, disponendo l’ampliamento della predetta tabella per reclutare ben oltre i posti originariamente previsti anche gli idonei al concorso non originariamente vincitori, ma è altrettanto vero che questo correttivo è stato attuato solo parzialmente, in quanto disponeva che ciò avvenisse dopo un anno (ossia solo a far data dal 2014/15), quando ormai numerosissime cattedre di sostegno erano migrate nel precedente anno 2013/14 dagli aspiranti inseriti nella graduatoria di concorso a quelli inseriti in GAE.
La pronuncia in esame, precisa l’avv. Spataro, ristabilisce quindi l’equa distribuzione violata originariamente dal Ministero, rendendo giustizia ai docenti che avevano ricorso originariamente ed aprendo prospettive di certo interesse per coloro che, invece, hanno perso la possibilità di essere immessi in ruolo a causa dell’illegittimo operato del MIUR.
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