Sono un’insegnante di scuola primaria, laureata in Scienze della Formazione Primaria, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno e lavoro da quasi due anni nella scuola. Ho letto il testo definitivo del DDL che sarà presentato in Parlamento e la relativa relazione tecnica.
Vorrei porre l’attenzione in particolare su alcuni articoli del ddl che verrà presentato in Parlamento a breve:
Art. 2, comma 8, in relazione al fabbisogno permane la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga.
Art. 8, comma 5, i soggetti interessati dal piano straordinario di assunzioni vengono assunti prioritariamente sui posti di sostegno, se in possesso di titolo di specializzazione.
Art. 21, comma 2, si prevede la ridefinizione del ruolo di docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.
Con la nota prot. n. AOODGPER.9416 del 18 settembre 2013 si prevede la priorità all’assunzione sui posti di sostegno anche di docenti non inseriti nemmeno nelle G.I. II fascia ma in possesso del titolo di specializzazione idoneo. Questa nota suppliva all’esaurimento di docenti di sostegno nelle GaE di alcune province.
I posti di sostegno sono stati finora assegnati prioritariamente a docenti appartenenti alle G.I. II fascia aventi titolo di specializzazione. In questo decreto la II fascia delle graduatorie di istituto è diventata invisibile così come lo sono diventati i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno già formati con esami, laboratori e percorsi di tirocinio nelle scuole. Si ricorda infatti che il percorso di formazione universitaria per favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità esiste già, presso la facoltà di Scienze della Formazione primaria. Con il presente Ddl i docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria post 2010/2011 che sono stati esclusi, a parità di titoli dei loro colleghi, dalle GaE, si trovano ora anche esclusi da un piano straordinario di assunzioni, che non dichiara l’intenzione di attingere a questi docenti già formati, anche sul sostegno, presenti ancora nelle G.I.
Si ricorda che nel documento iniziale della Buona Scuola il problema di questi docenti era stato già evidenziato e si sperava che l’aver messo in luce il problema avrebbe poi significato la ricerca di una soluzione proprio con il decreto che prende il nome di La Buona Scuola.
La situazione dei docenti che laureati in Scienze della formazione primaria post 2010/2011 resta ancora irrisolta e sembra perpetrarsi e aggravarsi un’ingiustizia dichiarata anche dal Governo nella presentazione iniziale della Buona Scuola.
Prima dell’approvazione di questi due articoli presenti nel Ddl:
Art. 22, comma 1, per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
Art. 22, comma 5, le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.
si chiede in sede di dibattito parlamentare una revisione e una riflessione più accurata in merito a quanto presentato in questa lettera.
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