La riforma della “Buona Scuola”, legge 107/2015, prevedeva, nella sua formulazione iniziale, che i docenti che avessero fatto domanda di assunzione avrebbero aderito ad una “mobilità nazionale straordinaria” senza possibilità (come previsto dalle leggi in vigore) di fare domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria e/o utilizzazione per il primo triennio dall’assunzione. Prevedeva inoltre che chi avesse rifiutato il ruolo dopo aver fatto domanda sarebbe stato eliminato da tutte le graduatorie. Invece non producendo domanda si sarebbe rimasti nelle graduatorie in cui si era già inscritti rimanendo agganciati alla modalità di assunzione provinciale rimasta comunque in vigore.
Tale previsione legislativa (forte nel significato ma altrettanto chiara) ha fatto si che i docenti scegliessero volontariamente se aderirvi o meno, con il risultato che circa 105.000 docenti (mi corregga se sbaglio) hanno presentato domanda, 45000 non hanno presentato domanda (probabilmente per motivi personali/familiari che non permettevano di spostarsi) ed alla fine addirittura 1300 docenti dopo aver fatto domanda hanno rinunciato all’assunzione e sono stati eliminati da tutte le graduatorie a cui appartenevano.
Dopo circa otto (8) mesi dalla pubblicazione della legge, quando i termini per presentare domanda erano finiti da circa sei (6) mesi, è stata modificata la stessa legge 107/2015 con il c.d. “Emendamento Puglisi”, consentendo ai docenti neo-immessi in ruolo di presentare domanda di trasferimento (non più d’ufficio, come nella prima stesura, ma a domanda, quindi potendo inserire le sedi desiderate) ed anche domanda di assegnazione provvisoria ed utilizzazione, il tutto in deroga ai tre anni previsti dal ruolo. Tutto ciò si è fatto senza riaprire i termini per far presentare domanda (ora come allora) a coloro che non avevano aderito, negando la possibilità di aderire con le regole cambiate in senso più favorevole, e addirittura senza prevedere la reintroduzione nelle graduatorie dei 1300 eliminati per aver rinunciato al ruolo. Probabilmente tali docenti non avrebbero riprodotto domanda perché i motivi personali permanevano ma si è negata questa possibilità di scelta.
La legge 107/2015 sia nella stesura originale che in quella rivisitata al comma 69 dell’art. 1 esclude i posti di sostegno in deroga da quelli a cui si può provvedere tramite supplenze o personale di ruolo con atti annuali (vedasi assegnazioni provvisorie o utilizzazioni). Quindi se tali contingenti restano per legge esclusi dalla possibilità (nuova poiché fino a quel momento l’organico di fatto era gestito solo con personale a tempo determinato) di gestirli con le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni si sarebbero gestiti (in sede di vacatio legis) come consuetudine fino a quel momento, cioè solo con chiamate da GaE degli specializzati, successivamente chiamate da GI di specializzati, infine non specializzati solo da GaE. Questo era il senso logico di quella esclusione dei posti di sostegno in deroga dall’organico c.d. di fatto. E questo è la ratio probabilmente che ha spinto molti insegnanti di sostegno a non far domanda di assunzione nazionale oltre ovviamente alle problematiche familiari.
In questi giorni invece gli insegnati di sostegno in GaE e GI stanno assistendo ad una lista interminabile di provvedimenti di assegnazione provvisoria e rettifiche, da parte dei provveditorati, continui sui posti di sostegno in deroga addirittura permettendo (come in Sicilia con un CCRI) ad insegnanti senza titolo di specializzazione di essere assegnati sul sostegno, anche in altri ruoli di scuola, prima degli specializzati presenti in GaE e GI (solo accantonando i posti di cui ad oggi non si ha notizia) in netto contrasto con il comma 69 citato della 107/2015 ma soprattutto con la legge 104/1992 (caposaldo della normativa sulla disabilità non solo in Italia) che prevede espressamente che un bambino disabile ha diritto prioritariamente ad avere un insegnate di sostegno e solo in mancanza di questo di uno senza specializzazione.
Questo comportamento ha fatto certo cadere la certezza del diritto in Italia perché una legge è stata modificata creando discriminazione tra docenti e ancor più dei Contratti Regionali hanno superato i limiti imposti da ben due leggi (di mia conoscenza, probabilmente un buon avvocato ne troverebbe altre). Certamente questo stato di cose farà avviare molti ricorsi poiché in uno Stato di Diritto si confida nella magistratura per ristabilire il Diritto stesso.
Inoltre tutti i posti disponibili al Sud per i passaggi in ruolo sono spariti per via dei trasferimenti straordinari, con rammarico soprattutto di chi ha vinto il concorso 2016.
Oggi si sente parlare di far frequentare un corso di soltanto venti (20) ore a chi quest’anno sarà assegnato su sostegno senza specializzazione, per dare una minima (direi insistente) informazione sulla disabilità a tali docenti. Il timore di chi ha speso molti sacrifici per avere un titolo selettivo/formativo/
Oggi si sente dire che lei vuole far trasformare (finalmente) gli organici di fatto in organici di diritto (la definizione attuale è organici dell’autonomia) ottenendo 25000 posti per i passaggi in ruolo da GaE e GM. Magari con il risultato invece che qualcuno ottenga che tali posti si usino per la mobilità e docenti specializzati sul sostegno con un corso di soltanto 20 ore ottengano il trasferimento al Sud senza essere neppure passati, di fatto, dalle sedi in cui avrebbero dovuto starci per tre anni? Ed il personale in GaE specializzato che continua a guardare da fuori poiché disoccupato?
Adesso, fatta la disamina degli eventi che lei conosce meglio della scrivente, i docenti ed i genitori degli alunni dovrebbero fidarsi di questo Dicastero che negli ultimi mesi ha fatto decadere la certezza del diritto in Italia?
Forse lei non la pensa così, ma questo è ciò che hanno evidenziato i fatti.
Se veramente si ha a cuore lo Stato di Diritto e la certezza del diritto si dia questa trasformazione dell’organico solo ai passaggi in ruolo da GaE e GM così si apporterà una vera svolta al sistema scolastico, esaurendo finalmente le Graduatorie ad Esaurimento, e consentendo l’assunzione, a chi ha vinto il concorso 2016, che ad oggi gli è stata negata. Inoltre con l’esaurimento delle GaE si darebbe la possibilità di attuare l’implementazione Formativa dei docenti con una formazione altamente specializzata e l’ingresso al ruolo soltanto da concorso di coloro che hanno il titolo di studio già abilitante.
Questo è il momento cruciale del suo Ministero, se riesce a gestirlo avrà completato la riforma, altrimenti “il castello di carte crolla”.