I posti dell’organico dell’autonomia sono assegnati con precisione su classi di concorso ben definite e per codici meccanografici riferiti a distinte Istituzioni scolastiche. Purtroppo esistono dei casi di violazione delle norme che è utile conoscere.
Esistono casi in cui il Dirigente scolastico gestisce sia l’Istituto scolastico del diurno, sia il relativo corso serale con altro codice meccanografico.
Facciamo l’esempio di un Liceo Artistico che oltre al corso diurno possiede, con codice meccanografico distinto, anche il corso serale del Liceo Artistico. Tale Liceo Artistico ha, sia per il corso diurno che per il corso serale lo stesso Dirigente scolastico. In tal caso gli organici dell’autonomia sono separati e distinti in modo che ci saranno anche i potenziamenti destinati al diurno e, molto più raramente, quelli assegnati al serale.
Il docente titolare del corso diurno a cui viene assegnato il potenziamento assegnato al diurno, non può essere assegnato al serale e viceversa il titolare del serale non può essere utilizzato al diurno.
Un docente per essere utilizzato sia al serale che al diurno, anche se fosse assegnato su potenziamento, dovrebbe essere titolare di una cattedra oraria esterna sullo stesso comune e, solo in questo particolare caso, dovrebbe completare o al diurno oppure al serale, a seconda della titolarità.
I Dirigenti scolastici che utilizzano i docenti titolari su cattedra interna del diurno sul corso serale, con la scusa del potenziamento, agiscono palesemente contra legem.
Molto più spesso, in particolar modo su Istituti di Istruzione Superiori, i docenti titolari di una classe di concorso vengono utilizzati impropriamente su altra classe di concorso di cui posseggono abilitazione, ma non hanno la titolarità.
Qualche Dirigente Scolastico che dirige un Istituto di Istruzione Superiore in cui c’è per esempio il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico Economico, destina i docenti titolari su classi di concorso esistenti solo al Liceo Classico, a ricoprire cattedre o completamenti orari presso l’Istituto Tecnico Economico. Si tratta di provvedimenti illegittimi facilmente impugnabili.
Per esempio un docente titolare della classe di concorso A013, latino e greco, non può essere utilizzato per insegnare italiano e storia, ovvero la A012, presso l’ITE dello stesso IIS.
Si tratta di provvedimenti contra legem che il giudice del lavoro non potrà che reputare illegittimi e andrebbe ad annullarli con soccombenza da parte dell’Amministrazione.
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