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La dirigente scolastica sposta il docente su posto di potenziamento

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L’organico dell’autonomia è fatto di posti cattedra in organico di diritto e posti di potenziamento, tocca al Dirigente scolastico, sulla base di criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e del parere del Collegio dei docenti, stabilire l’assegnazione dei docenti ai posti e in caso di organico di diritto alle classi.

Il caso della convocazione della Ds

Una dirigente scolastica di un noto Liceo Classico convoca in presidenza, durante le vacanze estive, una docente per comunicarle che per l’anno scolastico 2019/2020 sarà assegnata su posto di potenziamento e non avrà più le classi in cui ha lavorato negli anni precedenti.

La docente incredula e preoccupata chiede spiegazioni, ma la risposta della Dirigente scolastica è evasiva e poco convincente. La Ds sostiene che per problemi organizzativi ha stabilito, ai sensi degli artt.4 e 5 del d.lgs. 165/2001, di individuare i docenti da assegnare ai posti di potenziamento.

Normativa riferita ai posti di potenziamento

Innanzitutto bisogna dire che con il nuovo CCNL scuola 2016-2018 è stato implementato l’art.28 del CCNL scuola 2006/2009. È utile spiegare che, ai sensi dell’art.28 del CCNL 2016-2018, l’orario di servizio dei docenti può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

In buona sostanza il CCNL scuola 2016-2018 prende atto dell’attuazione dell’organico dell’autonomia formato da organico di diritto e organico di potenziamento. I posti di potenziamento servono anche a soddisfare le attività organizzative di cui all’art. 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

Bisogna dire che esiste anche i posti di potenziamento dell’offerta formativa che comprendono le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa.

Assegnazione docenti alle classi 2019/2020

È utile sapere, come già ricordato di recente, che i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi sono indicati dagli organi collegiali di una scuola e il Dirigente scolastico è chiamato a fare le sue scelte tenendo conto della delibera del Consiglio di Istituto e del parere del Collegio docenti.

Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94 il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti ,  e  che, ai sensi dell’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

Tra i criteri generali c’è sempre e comunque la continuità didattica del docente riferita all’insegnamento curricolare nella classe, ma ci potrebbe anche essere, come ormai capita sempre più spesso, un criterio riferito al profilo professionale del docente e all’armonizzazione del Consiglio di classe in riferimento a competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali. Ogni criterio è indicativo e applicabile nelle vie generali, fatta eccezione se c’è una motivazione di incompatibilità che il Dirigente scolastico ha il dovere di segnalare. In buona sostanza i criteri di assegnazione alle classi rappresentano una sorta di linea guida per le scelte dirigenziali, tuttavia il Dirigente scolastico, sotto la propria responsabilità e con le debite motivazioni, potrebbe discostarsene e fare scelte diverse. Il docente, qualora avesse da eccepire sulla scelta operata dal Dirigente scolastico in fase di assegnazione alle classi, può reclamare e nei casi più estremi ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l’annullamento della medesima assegnazione.