Sono tanti i docenti di potenziamento che si lamentano di essere utilizzati principalmente come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti. In molte scuole sfugge la ratio normativa che consente di usufruire della collaborazione professionale dei docenti di potenziamento.
Esistono dei casi in cui dopo la prima decade del mese di ottobre i Ds pensano di rimescolare le carte delle assegnazioni dei docenti alle classi, mandando il docente di potenziamento in classe e il docente a cui era stata assegnata la cattedra su potenziamento.
Si tratta, con tutta evidenza, di provvedimenti totalmente illegittimi che non tengono conto che esistono norme primarie e secondarie che prevedono il divieto di spostamento dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni. Tali norme sono l’art.455 del D.lgs. 297/94, la Legge 662/96 e la Circolare Ministeriale 337/98 in cui si rammenta che esiste il divieto posto dalle suddette norme primarie, di spostare il personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica. Tale divieto deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all’indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno.
La legge 107/2015 prevede che i posti dell’organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, ma poi c’è anche il comma 85 della medesima legge in cui viene precisato che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
In buona sostanza i docenti entrati assegnati su posti o ore di potenziamento sono dei veri e propri jolly che dovrebbero essere pronti a fare attività progettuali come deliberato dal PTOF, interrompere tali attività al bisogno, per supplire i docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni, per poi riprendere nuovamente il progetto.
La nota Miur 16041 del 29 marzo 2018 rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria. Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.
Anche il CCNL scuola 2016/2018 ha introdotto, all’art.28, comma 3, ciò che comprende l’attività di chi è assegnato su posto o ore di potenziamento. In tale norma contrattuale è specificato che il docente di potenziamento si occupa prioritariamente delle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 107/2015.
Per quanto emerge dalla normativa vigente è sbagliato utilizzare, da parte di un dirigente scolastico, un docente con ora di potenziamento a fare supplenze come fosse una regola e non una semplice eccezione.
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