Categorie: Personale

Pre-ruolo e reiterazione dei contratti a tempo determinato, indicazioni dell’USR Toscana

L’USR per la Toscana, con nota del 10 agosto, ha fornito indicazioni agli istituti scolastici della Regione in merito alla compilazione dei decreti da adottare in esecuzione delle sentenze sul riconoscimento del servizio pre-ruolo in caso di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale della scuola.

Innanzitutto, l’ufficio scolastico regionale precisa che quanto stabilito nelle singole sentenze non dà luogo ad una ricostruzione di carriera ma al riconoscimento ai fini economici del periodo pre-ruolo prestato.

In merito ai criteri da adottare nel calcolo, i contratti a tempo determinato da considerare ai fini del calcolo richiesto sono solo quelli oggetto di impugnazione; in sostanza occorrerà tener conto degli anni scolastici indicati in sentenza in relazione ai quali effettuare il calcolo delle differenze stipendiali come imposto nella sentenza stessa, tenendo conto che il diritto alla prima progressione stipendiale sorge a conclusione di un periodo di servizio triennale.

A tale riguardo, per il conteggio del servizio utile ai fini dell’applicazione della progressione economica, si considerano gli effettivi periodi di servizio, ossia le anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato.

 

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Operativamente si dovranno computare i servizi effettivi a partire dal 1° giorno di servizio dell’anno scolastico più remoto indicato in sentenza. Completati i 3 anni di servizio effettivo si attribuirà la seconda fascia stipendiale.

Il termine prescrizionale per le differenze retributive da corrispondere è quinquennale e, dunque, salvo diversa statuizione, si considerano gli arretrati stipendiali dei cinque anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero a precedente atto interruttivo della prescrizione.

In merito al computo degli effettivi periodi di servizio da considerare utili alla progressione economica, non dovranno essere considerate tutte quelle assenze che determinano una sospensione della retribuzione. In particolare:

  • per la malattia, il periodo senza diritto ad alcun trattamento retributivo interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre per le assenze parzialmente retribuite non si interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio;
  • il congedo per maternità e quello parentale sono computati nell’anzianità di servizio;
  • il congedo biennale per l’assistenza di familiare disabile è utile soli ai fini del trattamento di quiescenza.

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Lara La Gatta

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