La Legge 107 aveva previsto delle fasi di assunzione prefigurando un sistema di priorità che privilegiava i docenti con più punteggio: il Miur lo ha capovolto e i ricorsi sono leciti.
A dirlo alla Tecnica della Scuola è il professor Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto Costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli: nel corso di un’intervista, rilasciata alla nostra testata giornalistica, l’accademico costituzionalista spiega che il Miur “ha probabilmente ritenuto prioritaria, rispetto ai diritti dei docenti, la necessità di colmare le carenze di organico, soprattutto con riferimento alle funzioni di sostegno, delle scuole del centro-nord Italia”.
Professor Lucarelli, per quale motivo i docenti assunti, poco più di un anno fa, con la Fase B della “Buona Scuola” sarebbero stati danneggiati?
I docenti assunti nella fase “b” del piano straordinario di reclutamento previsto dalla l. n. 107/15 sono stati gravemente discriminati rispetto ai colleghi interessati dalle altre fasi del medesimo piano straordinario.
Le singole ‘fasi’ in cui è stato scandito, dalla legge, questo straordinario procedimento di assunzione, hanno avuto lo scopo di dare, ai docenti con maggiori titoli e punteggi nelle graduatorie di provenienza, priorità nella scelta della sede di assunzione e della tipologia di impegno cui sarebbero stati destinati rispetto ai posti disponibili negli organici.
All’esito di questo percorso, molti docenti reclutati in fase ‘b’, benché in possesso di titoli e punteggi superiori ai colleghi reclutati nella successiva fase ‘c’, si sono visti assegnati a province diverse da quelle nelle cui graduatorie erano iscritti, e hanno dovuto accettare mansioni diverse da quelle che avevano esercitato per la scuola pubblica in tanti anni di precariato.
Mentre i docenti della fase “c”, gli ultimi assunti dalla Buona Scuola, sono stati in buona parte collocati sulla loro disciplina d’insegnamento…
Infatti: la gran parte dei docenti assunti nella fase ‘c’ è stata assegnata a scuole rientranti nell’ambito provinciale di provenienza e sono stati assunti per svolgere le mansioni per le quali erano iscritti in graduatoria.
I docenti reclutati in fase “c”, infatti, diversamente dai colleghi più titolati e per questo rientrati nella fase precedente, hanno potuto beneficiare dei posti destinati al cosiddetto ” potenziamento”. Posti, questi ultimi, che sono stati rilevati dal Miur e messi a disposizione delle esigenze del piano straordinario di reclutamento quando la fase ‘b’ era stata già conclusa.
In sostanza, in questo modo è stato tradito il senso della previsione legislativa che ha suddiviso in fasi il piano straordinario, atteso che il risultato conseguito è stato quello di privilegiare docenti con meno titoli in danno dei loro colleghi con punteggi più alti.
Vi siete dati una spiegazione sul perchè il legislatore ha deciso di mandare lontano da casa i precari con maggiore punteggio e agevolare quelli con meno o nessun servizio?
Va in primo luogo detto che la scelta di ‘deportare’ i docenti che, benché in possesso dei titoli per essere assunti a tempo indeterminato, avevano già vissuto numerosi anni di precariato lavorativo, è solo in parte imputabile alla legge; molto è dipeso dal modo in cui questa è stata attuata.
La legge ha sì tradito la delimitazione dell’ambito geografico in cui i precari iscritti nelle graduatorie provinciali avrebbero dovuto essere assunti e ha violato altri diritti degli insegnanti che erano stati illegittimamente tenuti in una situazione di instabilità lavorativa per numerosi anni. Tuttavia la Legge 107, nello scandire il procedimento di assunzione nelle fasi di cui abbiamo detto, aveva in sostanza prefigurato un sistema di priorità che avrebbe dovuto privilegiare gli insegnanti con maggiore punteggio e, dunque, con maggiori esperienze lavorative.
Quindi, ci sta dicendo che chi ha attuato il regolamento delle assunzioni non ha tenuto conto di queste priorità?
Il Miur, in sede di esecuzione delle previsioni contenute nella Legge 107/15, ha probabilmente ritenuto prioritaria, rispetto ai diritti dei docenti, la necessità di colmare le carenze di organico, soprattutto con riferimento alle funzioni di sostegno, delle scuole del centro-nord Italia. Tutti i docenti meridionali che disponevano dell’abilitazione, sia per insegnare la materia che per svolgere le funzioni di sostegno, sono così stati assunti per colmare queste lacune. Anche quando le persone così reclutate non avevano mai svolto compiti di sostegno nel lungo periodo del loro precariato.
Non è certo un caso se la maggioranza dei docenti assunti in fase “b”, pur avendo insegnato per anni nella scuola secondaria di secondo grado su posto comune, nelle province nelle cui graduatorie erano iscritti, siano stati assorbiti nella scuola secondaria di primo grado su posto di sostegno nelle regioni del centro nord. Ciò che risulta paradossale è che per migliaia di docenti il possesso di un numero maggiore di abilitazioni e di un punteggio elevato nelle graduatorie si sia rivelato un boomerang.
(segue)
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