Ai supplenti confermati ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 240/2000, si applicherà la stessa disciplina dei supplenti con nomina del Provveditore agli Studi. La novità è contenuta nella bozza di circolare che sta per essere emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione che estenderà a questo tipo di personale i benefici contenuti nell’articolo 25, commi 3, 4 e 5 del contratto del 1995.
In particolare, il personale docente, educativo ed Ata, assente per malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante sarà corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50 per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo si avrà comunque diritto alla conservazione del posto senza assegni.
La continuità del servizio si intenderà realizzata nel caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
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