Categorie: Precari

Precari: dal 2015 aumenta la durata della disoccupazione

L’ASpI è un’indennità mensile di disoccupazione la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, è aumentata gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016. 

Se l’anno di cessazione del rapporto di lavoro è il 2014, per i disoccupati di età inferiore a 50 anni spettano 8 mesi di indennità, per età anagrafica pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni spettano 12 mesi, mentre per disoccupati di età pari o superiore a 55 anni i mesi sono 14.

Dal 1° gennaio 2015 è previsto l’aumento della durata del trattamento ASpI, che diventa:

  • 10 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni;
  • 12 mesi per i disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni e fino a 54 anni e 364 giorni;
  • 16 mesi per i disoccupati da 55 anni in su nei limiti della contribuzione degli ultimi due anni.

Ricordiamo quali sono i requisiti per ottenere l’indennità:

  • Almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. 
  • Requisito Contributivo: almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata, come ad esempio i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro o l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Lara La Gatta

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