Home Precari Precari e Corte di Giustizia europea: la posizione della Gilda

Precari e Corte di Giustizia europea: la posizione della Gilda

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Posizione ferma, quella della Gilda, in vista della sentenza con cui a breve la  Corte di giustizia europea si esprimerà in merito all´abuso dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.

In sostanza il sindacato chiede al Ministero una sorta di “meglio prevenire che curare”. “In base alle conclusioni  depositate il 17 luglio a Lussemburgo dall´avvocato generale MacieJ Szpunar, all’ orizzonte si profila una condanna dello Stato italiano che sarà dunque costretto ad assumere i precari. La Fgu chiede quindi a viale Trastevere di correre ai ripari, così da evitare il ricorso a ulteriori iniziative giudiziarie”.

Secondo la Gilda la guerra si può considerare, dunque, persa in partenza. “Al Miur – afferma ancora Di Meglio, non conviene affatto continuare a tergiversare perchè nel procedimento a suo carico in corso a Lussemburgo tutti gli elementi gli sono contro. 
E in effetti la questione del ricorso a contratti a termine nel pubblico impiego ha avuto un lungo e controverso iter.
La possibilità di avvalersi di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego è ammessa dall’art. 36 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il quale, ai primi due commi, dispone che le pubbliche amministrazioni, per far fronte al proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa solo per esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Ne consegue che, secondo l’impianto legislativo, l’elemento di caratterizzazione del settore pubblico è il fabbisogno ordinario, che si concretizza, attraverso la dotazione organica, in un valore quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero delle funzioni ordinarie dell’amministrazione; il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile è consentito, perciò, solo a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali , nel senso che non possano riferirsi ad un fabbisogno ordinario e permanente.
Ricordiamo che con il d.l. 31.8.2013, n. 101, è stato poi riaffermato lo stesso principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali, cosicché è vietato sottoscrivere contratti elusivi del reclutamento nel pubblico impiego mediante concorso.

.Non dovrebbero esserci, dunque, sono dichiarazioni rese dall’ ex Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Giampietro D’Alia“mai più contratti a termine che non siano eccezionali e temporanei perché temporanea è la prestazione richiesta”, dal momento che “oggi l’uso e il ricorso del precariato nella pubblica amministrazione è diventato una scorciatoia rispetto al concorso pubblico”, con la conseguenza che “i contratti a termine stipulati fuori dei casi eccezionali previsti da queste disposizioni sono da considerare nulli di diritto”
Le pronunce della Corte Costituzionale,inoltre, intervenute più di recente sul tema della stabilizzazione dei lavoratori nella pubblica amministrazioni ribadiscono soprattutto il principio della indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento  ex artt. 3 e 97 Cost., in quanto forma, generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

Eppure i recenti risvolti alla Corte di giustizia europea portano  Di Meglio a concludere: “Invitiamo il Miur a procedere con le immissioni in ruolo dei precari, ponendo così fine a una vergogna che si trascina ormai da troppi anni”.
Sorge però una lecita obiezione: la presunta legittimità del consolidamento dei rapporti di lavoro a temine  non si infrangerà contro il bastione progressivamente eretto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a protezione dell’accesso alle amministrazioni mediante pubblico concorso?