Sembra volgere positivamente il ricorso presentato dai docenti depennati delle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato domanda nella “finestra” stabilita.
Dopo i numerosi decreti cautelari d’urgenza emessi nello scorso mese di agosto dal Presidente della sezione III bis del Tar Lazio, in esito all’udienza in camera di consiglio dello scorso 14 luglio, è stata depositata una sentenza che definisce nel merito l’annosa questione dei docenti depennati dalle GaE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
Accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Maria Giulia Bettati, il Tar Lazio con sentenza 9821/2016 ha annullato il decreto ministeriale 495/2016, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già ivi inseriti, ma depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento.
In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che le graduatorie sono divenute ad esaurimento, con la legge n. 296 del 2006, ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda.
Secondo la sentenza in esame, l’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, costituisce norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie: la mancata presentazione di tale domanda comporta la propria cancellazione dalla graduatoria ma non pregiudica il diritto di ottenere – a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive.
Quest’ultima disposizione non amplia, infatti, il novero delle persone iscritte nella graduatoria originale, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è però definitiva, così consentendo il reinserimento successivo previa conservazione del punteggio già posseduto al momento della cancellazione.
E tanto anche in un’ottica diretta a preservare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658) nonché la tutela dei diritti dei lavoratori costituzionalmente garantito dall’art. 4 della Costituzione.
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