Sulla reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola oltre i 36 mesi, continuano a registrarsi pronunce di condanna al risarcimento del danno a carico del Miur.
Si tratta di decisioni che arrivano, è bene ricordarlo, sempre in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale che ha fissato per il 17 maggio prossimo la nuova data per discutere della legittimità della normativa italiana sulla materia.
Il Tribunale di Latina con sentenza del 26 gennaio scorso, su ricorso presentato dall’avvocato Maria Rosaria Altieri, legale della Cisl Scuola di Latina, ha riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contratti a termine ai danni di una docente precaria.
Il giudice del lavoro, in un’articolata e complessa sentenza, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Altieri, ha ritenuto sussistente nel caso di specie, relativo ad una serie di contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti privi di titolare, un’ipotesi di abuso di contratto a termine, trattandosi di supplenze svolte sempre e reiteratamente su posto vacante, in assenza cioè delle ragioni oggettive che, ai sensi la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 che figura in allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato, escludendone l’abuso.
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Accertato l’abuso ai danni della ricorrente, il giudice però ha ritenuto che la richiesta conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato trovi il suo limite nell’art 97, comma 3, della Costituzione che sancisce “il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dell’accesso mediante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento del’amministrazione”.
“Ciò che tuttavia la sentenza sembra non considerare – commenta l’Avv. Altieri – è che la ricorrente è inserita nelle graduatorie ad esaurimento proprio in virtù del superamento di un concorso ordinario e che pertanto nel caso di specie, l’art. 97, comma 3, della Costituzione non verrebbe in alcun modo violato. Inoltreche la stabilizzazione iussu iudicis sia pienamente compatibile con il dettato dell’art. 97 Cost, è dimostrato poi dall’ulteriore circostanza che lo stesso 3 comma del cit. art 97 Cost. fa salvi i “casi stabiliti dalla legge”. Ciò dimostra che la norma costituzionale nel prevedere il requisito concorsuale non sia inderogabile in quanto lascia al legislatore discrezionalità in materia. Discrezionalità che il legislatore stesso ha esercitato, ad esempio, nelle due leggi di stabilizzazione n. 296/2006 e 244/2007.
“E d’altronde – aggiunge Franco Maddalena, segretario provinciale della Cisl Scuola di Latina – lo stesso CCNL 2006/09 Comparto Scuola, all’art. 40, contempla la possibilità di trasformare il rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative”
Il Tribunale pontino pertanto accolto la domanda risarcitoria condannando il MIUR al pagamento in favore della ricorrente di “in una somma pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di incarico a tempo determinato conferito da settembre a giugno”, usando come parametro di riferimento ai fini della quantificazione del danno, il disposto dell’art. 32, comma 5, L 183 del 2010 e, pertanto, una quantificazione omnicomprensiva (considerati, quindi, tutti i profili del danno).
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