Con la nota prot. 15266 del 9 ottobre scorso, il Miur fornisce chiarimenti in merito alle norme attuative della Convenzione stipulata con l’Inps, che intende agevolare il personale docente e Ata che abbia stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche e nel corrente anno scolastico, a seguito dei tagli, non abbia ottenuto analogo contratto.
Il beneficio derivante dalla convenzione si sostanzia nella corresponsione in maniera più tempestiva e continuativa (con cadenza mensile) della indennità di disoccupazione nella misura spettante, tenuto conto delle eventuali supplenze effettuate.
Il Ministero dell’istruzione nella suddetta nota ricorda che i destinatari delle disposizioni della convenzione possono, altresì, essere beneficiari della disciplina contenuta nel D.L. n. 134 del 25 settembre 2009, che attribuisce la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, per assenza temporanea del personale in servizio nella scuola, rispetto al personale inserito nelle graduatorie d’istituto. In tal senso, la domanda presso la scuola dove hanno prestato servizio nell’a.s. 2008/2009 deve essere presentata entro il 14 ottobre 2009 per fruire della precedenza.
Alla stessa scuola di servizio dell’a.s. 2008/2009 il personale dovrà, se in possesso dei requisiti, produrre la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione, indirizzata all’Inps di residenza (se l’istanza è già stata inoltrata, l’interessato ne darà comunicazione alla scuola stessa).