Il 30 giugno scade il termine per i contratti a tempo determinato per i docenti.
Per supplenti e precari è arrivato il momento di presentare la domanda di disoccupazione, la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Vi è la possibilità presentare la domanda di disoccupazione a partire dall’1 luglio, se i contratti di lavoro terminano il 30 giugno.
I docenti, in possesso dei requisiti per richiedere la Naspi, devono inoltrare domanda entro 68 giorni dal termine del contratto.
I docenti devono essere disoccupati, cioè privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà, aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria, avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
A questo proposito l’Ufficio scolastico di Chieti, con una nota del 26 giugno, dà indicazioni operative, validi per tutti i docenti, al personale della scuola interessato a presentare la domanda.
Per evitare che si creino lunghe file al Centro per l’Impiego, si ricorda che, in base al D.lgs 150/2015, il personale con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno non dovrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, prima della presentazione della Naspi.
L’articolo 21 del decreto prevede che la presentazione della domanda di Naspi, resa online all’Inps, anche il tramite di un patronato, equivalga alla Did (la dichiarazione di immediata disponibilità).
Entro 15 giorni gli interessati dovranno recarsi, presso il Centro per l’Impiego per l’eventuale convalida dalla Did e per la sottoscrizione del Patto di Servizio.
La mancata presentazione entro 15 giorni al Centro per l’Impiego non inficerebbe il buon esito dell’iter della domanda di Naspi considerato che, trascorso il termine di due settimane, sarà compito del Centro per l’impiego convocare gli interessati entro ulteriori 90 giorni nel caso siano ancora disoccupati.
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
L’importo totale della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.
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