Arriva da un tribunale abruzzese un importantissimo principio che rende giustizia ai fin troppo bistrattati precari della scuola.
Con recente sentenza dello scorso 11 febbraio, la Corte d’Appello di L’Aquila ha sancito la pertinenza al pagamento delle ferie non godute nei confronti del personale non di ruolo.
Si registrano in questi giorni proclami entusiastici provenienti da varie associazioni e sindacati di categoria, ma il principio di diritto enunciato dalla Corte territoriale abruzzese trae origine da un’azione legale avviata dall’avvocato Francesco Orecchioni, che già da tempo aveva rilevato l’illegittimità del mancato pagamento ai precari delle ferie non godute.
Nello specifico, una docente precaria aveva proposto ricorso al Giudice del lavoro volto ad ottenere il compenso per le ferie maturate e non godute nell’anno scolastico 2012-2013, quando era assunta come docente a tempo determinato.
Nel giudizio d’appello il MIUR aveva eccepito che il D.L. n. 95/2012, escludendo il diritto alla monetizzazione delle ferie, avrebbe determinato l’azzeramento delle ferie residue al 31 dicembre 2012, con la conseguenziale infondatezza della pretesa della docente.
I Giudici d’appello di L’Aquila, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Orecchioni, hanno posto l’attenzione su quale sia il momento in cui sorge il diritto alla monetizzazione delle ferie, precisando che tale diritto può nascere nel momento in cui la docente non ne abbia potuto fruire, e quindi al momento della cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di specie al 30 giugno 2013); ed è proprio a questa data che occorre fare riferimento per valutare l’esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate ma non godute.
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Sennonché, l’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 aveva già cessato di avere efficacia nei confronti dei docenti a tempo determinato fin dal 1° gennaio 2013, ai sensi del comma 55 dell’art.1 della legge di stabilità del 2012.
Quindi tale norma non poteva più considerarsi operativa al momento della cessazione del rapporto in questione e, di conseguenza, non era precluso per la docente il pagamento del compenso per le ferie non godute.
Quanto alla data di inizio dell’efficacia della norma di cui al comma 54 dell’art. 1 L. n. 228/2012 (che estende anche ai docenti a tempo determinato l’obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, in contrasto con l’art. 19 CCNL che esclude espressamente tale obbligatorietà), detta disposizione sarebbe applicabile con decorrenza solo dalla data del 1° settembre 2013.
Quindi, per i giudici della Corte, fino alla data del 1° settembre 2013, ai docenti a tempo determinato che non abbiano usufruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, continua ad applicarsi la normativa contrattuale che consente il pagamento delle ferie non godute.
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