Infatti, solo così potranno ricevere l’indennità mensile e puntuale garantita dall’Inps. Ma come si giunti a questo paradosso? Come è possibile convincersi che si abbiano più garanzie economiche nello stare disoccupati? Tutto nasce dall’ ennesima ingiustizia a carico dei più precari fra i precari: i docenti e il personale Ata che sostituiscono le assenze saltuarie del personale della scuola non ricevono lo stipendio per i servizi prestati.
L’autore di tale ingiustizia è proprio quel datore di lavoro, lo Stato, che dovrebbe essere il garante del rispetto del contratto, delle regole e dei diritti costituzionali. A tal proposito è bene ricordare le parole della lettera inviata a ogni singola scuola dal dall’Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione: “Si comunica l’assegnazione a codesta scuola di € al Lordo dipendente per il finanziamento delle prestazioni rese sino al 31 dicembre 2013 in forza dei “contratti” per supplenza breve e saltuaria inseriti al sistema informativo SIDI come rilevati alla data del 15 dicembre 2013.
La somma indicata integra la quota base per supplenze brevi e saltuarie già assegnata in conto competenza per l’anno 2013 con la nota 8110 del 17 dicembre 2012 relativa alle istruzioni per il Programma Annuale 2013 integrata dalla nota 6348 del 17 settembre 2013 e successive integrazioni. La somma come sopra assegnata sarà erogata a gennaio p.v. mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa) di codesta scuola. Con successivo apposito avviso si darà comunicazione dell’erogazione con l’indicazione del capitolo e piano gestionale. Si rammenta che gli oneri riflessi saranno liquidati dal MEF-NoiPA direttamente e dunque codesta istituzione scolastica dovrà liquidare i compensi al personale al Lordo Dipendente“. Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione ASpl sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali.
E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
• gli apprendisti;
• i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
• i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
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